Riforma del mercato del lavoro - L. 82/2012
LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita. (12G0115)
(GU n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n.136)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita',
alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del
tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e
ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune
di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un
lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di
flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con
riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la
disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un
procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione
delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle
persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali
degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita
economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del
posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali
in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di
migliorare il processo competitivo delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e
delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti
sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema
permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di
trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui
ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero
per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti
dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro
macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del
mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali
anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e
del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed
e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non
espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in
cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno»
e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha
l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che
il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di
un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi
del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le
specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente,
operano le riduzioni ivi previste»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i
medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del
presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge
4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi
prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al
periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le figure professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza
anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al
primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal
comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura
del 30 per cento.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di
richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono
soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro
il venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con
modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o
ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che la regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili
svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o
della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalita' che possono essere
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel
senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto
con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una
prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in
essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva
partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del
codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si
applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i
requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma
26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni»
sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte
le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e
degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui
alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore
l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e'
proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura
variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e'
sostituita dalla seguente: «centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore
interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato
dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da
un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si
conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal
giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere
sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita'
sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di
cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che
sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La
presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito
dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non
potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza
alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura
dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura
legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata
contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo
esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi
afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro
con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto
comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma
del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di
giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari,
trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di
quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito
territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo
periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di
giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza
deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e
del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da
depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il
giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i
successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi
dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro
dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da
depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in
primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai
commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La
corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno,
termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a
64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle
udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 2
Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e'
istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di
fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci
lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui
quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed
e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia
pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25
per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma,
lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima,
ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il
dodicesimo mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono
utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la
normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente
versata.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni,
l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo
massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai
trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque
anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due
anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel
medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno
successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la
domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono,
a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in
via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi
l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un
nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al
comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma
autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio
dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da
lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento
dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al
beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi
ricavati dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro
autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di
cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del
relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo,
ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro
impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e'
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2
che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano
stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione
obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto
definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per
un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di
contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti nel periodo.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio
sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al
termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere
dal momento in cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da
1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma,
e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25
non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di
riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle
citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i
lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di
riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere,
subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo
periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI,
come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo
0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27
per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo
0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e
fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni
di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento,
tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del
relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una
riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione
proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota
contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica
un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari
all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle
attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di
quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo
addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al
decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei
mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale
ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di
lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi
i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo
determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui
al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31
dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non
e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale
contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni
agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota
applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli
apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «;
Assicurazione sociale per l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente
articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il
lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica
l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la
disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari
o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore
a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il
periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2013:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni;
b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi,
elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni
e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma
2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal
comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del
mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita'
previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da
euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle
inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le
seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo
complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di
20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di
almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro
mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o
inferiori a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che
hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il
requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle
mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b)
l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per
cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al
comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per
ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con
particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti
del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza
dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela,
considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo
scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa,
quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal
comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a
decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in
misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari
al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31
per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33
per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18
per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per
cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per
cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per
cento a decorrere dall'anno 2018».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,
comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei
trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel
caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o
in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare,
una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa
presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla
normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei
relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza
passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al
medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora
nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai
commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime
delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla
presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del
Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione
di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma
21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma
64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e
C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per
cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990,
n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' abrogato.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento
collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma
di riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento
collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla
seguente: «licenziare».
Art. 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di
dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di
dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che
coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive,
durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di
ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate
effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero
delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente
comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia,
delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un
sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i
lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi
cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le
modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui al comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli
accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con
riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori
di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il
superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla
media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e
costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4
sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per
tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi
obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale
per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma
4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese
nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e
contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono
prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere
dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere
che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai
sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13,
prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti
collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita'
del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della
gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta'
quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo
interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui
al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in
chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto
di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono
dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la
determinazione di standard e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e'
riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non
siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del
comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale,
cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi
dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo
quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione
di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un
comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e
composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e
non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote
di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la
situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di
previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore
all'1,5 per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera
b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo
di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza
di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19
sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate
le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della
proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza
di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di
un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di
durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente
lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
ordinaria o straordinaria.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti
tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate,
rispetto a quanto garantito dall'ASpI;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19
provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla
prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi'
essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle
prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma
4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal
comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo
il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e
contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30
giugno 2013.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina
l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del
relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste
dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai
mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di
nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di
surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche'
tali misure non determinino complessivamente una sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere
richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura
del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479,
purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli
importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel
periodo di sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti
di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48
del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto
di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di
lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il
datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la
provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In
ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza
l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della
fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione
figurativa.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di
assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui
all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi
all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2
e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i
seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa
licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso
le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della
data e la autenticita