Le limitazioni all'autonomia degli Enti Locali
di Arturo Bianco
Con numerose sentenze (n. 139, n. 144, n. 148 e n. 151, tutte del 2012) la Corte Costituzionale ha nelle ultime settimane fissato gli ambiti entro cui il legislatore statale può limitare l’autonomia degli enti locali e delle regioni. Con queste pronunce sono stati rigettati tutti i ricorsi presentati da numerosi regioni contro buona parte delle disposizioni contenute nel DL n. 78/2010, in particolare per le limitazioni alle spese di personale, per l’obbligo di dismissione delle società da parte dei piccoli comuni. Nonché delle disposizioni del DL n. 98/2011 per l’uso delle auto blu. Tutte queste pronunce fanno riferimento alla precedente giurisprudenza della stessa Consulta, quindi si muovono in linea con le indicazioni dalla stessa fornite, ma non vi è alcun dubbio che la lettura da esse fornite finisce con l’aumentare gli spazi e le prerogative della legislazione statale rispetto a quella regionale. Abbiamo nelle scorse settimane sintetizzato le indicazioni contenute nella sentenza n. 139, che ha stabilito la legittimità dei tagli alle spese per consulenze, formazione, rappresentanza etc, chiarendo che i singoli enti possono non applicare in modo puntuale i tagli alle singole voci, purchè garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di carattere generale che la disposizione contiene.
Occorre in premessa ricordare che non si può attribuire “allo Stato il potere di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali. In particolare, il principio salus rei publicae suprema lex, non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale”.
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3860