Data: 2012-07-04 03:36:38

Il preavviso di rigetto

Il preavviso di rigetto

di Arturo Bianco

Il preavviso di rigetto deve essere comunicato dalle Pubbliche Amministrazioni ai cittadini nei casi di procedimenti avviati su istanza di parte e quando il contenuto del provvedimento finale non appare come obbligato. La sua mancanza non costituisce automaticamente ragione di illegittimità del provvedimento di rigetto adottato dall’ente: l’esito negativo della istanza nei casi in cui l’ente è obbligato a dare tale risposta non determina la illegittimità del provvedimento finale. Tale comunicazione non deve essere effettuata nell’ambito del procedimento che si è avviato con il ricorso gerarchico presentato dal privato. Possono essere così riassunte le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2548 dello scorso 3 maggio. Con tale pronuncia vengono significativamente delimitati gli ambiti entro cui le amministrazioni sono tenute a comunicare ai privati, prima del rigetto, la volontà dell’ente di non dare corso positivo alle sue richieste.
Nel caso oggetto del contenzioso va applicata “l’inapplicabilità dell’art. 10 bis ai ricorsi amministrativi nonché ai procedimenti di carattere vincolato”. Il caso concreto è infatti “caratterizzato dalla presenza di un procedimento attivato in sede di autotutela (che presenta, nella sostanza, alcune delle sopra evidenziate caratteristiche del procedimento giustiziale), il quale interviene su un assetto di interessi pubblici e privati interamente definito da un contesto provvedimentale ormai intangibile”.

http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3760

riferimento id:6160
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it