Ciao a tutti.
Sto rimettendo in ordine il regolamento commercio aree pubbliche e in forma itinerante per adeguarlo alle recenti normative e vorrei chiedervi un parere in merito.
1) L'art. 17, comma 1 D.Lgs. 59/2010 prevede che "ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990". Quindi le autorizzazioni per ambulanti di tipo "B" seguono la SCIA? E conseguentemente il procedimento automatizzato di cui all'art. 5 D.P.R. 160/2010?
2) Se così fosse, il titolo autorizzatorio diventa quindi la SCIA. Il SUAP deve comunque predisporre una licenza da consegnare all'avente titolo?
2) L'art. 70 DLGS 59/2010 prevede che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'". E' la famosa libertà di stabilimento derivante dal trattato istitutivo UE, per cui la residenza del richiedente non rileva più ai fini della competenza alla ricezione delle domande di autorizzazione. Ma nel caso di cambio di residenza dell'operatore, è giusto comunque prevedere - perlomeno al fine di avere a disposizione un indirizzo per le comunicazioni - l'obbligatorietà di una comunicazione dell'avvenuto cambio?
3) E' giusto secondo voi assoggettare tutte le attività di commercio in forma itinerante e su posto fisso al regime telematico del D.P.R. 160/2010?
Grazie!
1) L'art. 17, comma 1 D.Lgs. 59/2010 prevede che "ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990". Quindi le autorizzazioni per ambulanti di tipo "B" seguono la SCIA? E conseguentemente il procedimento automatizzato di cui all'art. 5 D.P.R. 160/2010?
[color=red]CONFERMO[/color]
2) Se così fosse, il titolo autorizzatorio diventa quindi la SCIA. Il SUAP deve comunque predisporre una licenza da consegnare all'avente titolo?
[color=red]No, l'interessato conserva la sua SCIA TELEMATICA[/color]
2) L'art. 70 DLGS 59/2010 prevede che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'". E' la famosa libertà di stabilimento derivante dal trattato istitutivo UE, per cui la residenza del richiedente non rileva più ai fini della competenza alla ricezione delle domande di autorizzazione. Ma nel caso di cambio di residenza dell'operatore, è giusto comunque prevedere - perlomeno al fine di avere a disposizione un indirizzo per le comunicazioni - l'obbligatorietà di una comunicazione dell'avvenuto cambio?
[color=red]NOOOOOOOOO, la norma vuole proprio evitare adempimenti in conseguenza del cambio di residenza.
Un tuo residente può presentare la scia in Piemonte ed operare sempre nel tuo Comune senza che tu lo sappia![/color]
3) E' giusto secondo voi assoggettare tutte le attività di commercio in forma itinerante e su posto fisso al regime telematico del D.P.R. 160/2010?
[color=red]Se per giusto si intende "conforme a ius" allora è GIUSTO, cioè è DOVEROSO.
La legge va applicata, che la si ritenga giusta o meno.
Sicuramente il DPR 160/2010 OBBLIGA all'invio telematico per tutte le procedure su AAPP.[/color]