Data: 2012-07-03 07:16:24

tabellazione area sottoposta a tartufaia coltivata

Si chiede informazioni in merito alla procedura di tabellazione area sottoposta a tartufaia coltivata.
Grazie

riferimento id:6149

Data: 2012-07-03 20:37:22

Re:tabellazione area sottoposta a tartufaia coltivata


Si chiede informazioni in merito alla procedura di tabellazione area sottoposta a tartufaia coltivata.
Grazie
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L.R. 11-4-1995 n. 50
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
Pubblicata nel B.U. Toscana 18 aprile 1995, n. 29-bis.
Art. 3
Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'art. 6.

2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'art. 3, comma secondo della L. n. 752 del 1985, nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: "Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n°...".

5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 3 del 1994.

7. Gli Enti Delegati di cui alla L.R. 4 settembre 1976, n. 64, e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie controllate, beni del patrimonio agricolo - forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di tartufai locali di cui al successivo art. 8.

Per info:
http://www.tartufaiamiata.it/doc/Il%20tartufo.pdf
http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?pagina=prestazioni&id=234

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