Data: 2012-06-30 11:48:50

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

SALVE,
Dobbiamo procedere ad effettuare il collaudo per autorizzare  un nuovo impianto di distribuzione di carburanti ed  in merito si chiede:  se il titolare del nuovo impianto , nell'attesa del collaudo chiede l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio,  la documentazione attestante la conformita' ai progetti e alle norme  puo' essere resa dal Direttore dei Lavori , oppure e' necessario che sia redatta da un collaudatore diverso dal D.L. e progettista?
L'attestazione di conformita' deve essere resa sotto forma di perizia giurata?
Il titolare del distributore deve chiedere l'esercio provvisorio insieme alla richiesta di collaudo?

Grazie tante

riferimento id:6141

Data: 2012-07-01 17:38:56

Re:DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

Dobbiamo procedere ad effettuare il collaudo per autorizzare  un nuovo impianto di distribuzione di carburanti
[color=red]Questa affermazione contiene a mio avviso due errori fondamentali:
1) l'"autorizzazione" PRECEDE il collaudo. La procedura corretta è:
a) autorizzazione
b) eseguiti i lavori - collaudo
Se, come penso sia successo, non avete rilasciato l'autorizzazione in attesa del collaudo ... questo iter non è corretto.
Oltre a questo segnalo che a mio avviso la procedura di autorizzazione è sostituita dalla SCIA (quindi non si rilascia un atto preventivo)
[/color]

ed  in merito si chiede:  se il titolare del nuovo impianto , nell'attesa del collaudo chiede l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio
[color=red]NON esiste più l'esercizio provvisorio in quanto la nova procedura di collaudo è definita dall'art. 10 del DPR 160/2010 e consiste nella dichiarazione di collaudo da parte dell'interessato (senza commissione, senza atti comunali ecc....)[/color]

,  la documentazione attestante la conformita' ai progetti e alle norme  puo' essere resa dal Direttore dei Lavori , oppure e' necessario che sia redatta da un collaudatore diverso dal D.L. e progettista?
[color=red]Forse ti riferivi alla "vecchia" disciplina dell'art. 9 del DPR 447/1998, non più in vigore.
La nuova normativa non prevede più alcuna incompatibilità fra il collaudatore ed il progettista o direttore dei lavori[/color]

L'attestazione di conformita' deve essere resa sotto forma di perizia giurata?
[color=red]No, il collaudo è una dichiarazione del tecnico abilitato senza una forma particolare.[/color]

Il titolare del distributore deve chiedere l'esercio provvisorio insieme alla richiesta di collaudo?
[color=red]Vedi sopra[/color]

********************************
[color=blue]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010

Art. 10


                  Chiusura dei lavori e collaudo

  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo:
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga  domanda  ai  sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni  della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta  delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in  pristino  puo'  essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,  le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti  pubblicati  sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento.
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di  cui  all'articolo  7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei  lavori  per  la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
[/color]

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