SALVE,
Dobbiamo procedere ad effettuare il collaudo per autorizzare un nuovo impianto di distribuzione di carburanti ed in merito si chiede: se il titolare del nuovo impianto , nell'attesa del collaudo chiede l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio, la documentazione attestante la conformita' ai progetti e alle norme puo' essere resa dal Direttore dei Lavori , oppure e' necessario che sia redatta da un collaudatore diverso dal D.L. e progettista?
L'attestazione di conformita' deve essere resa sotto forma di perizia giurata?
Il titolare del distributore deve chiedere l'esercio provvisorio insieme alla richiesta di collaudo?
Grazie tante
Dobbiamo procedere ad effettuare il collaudo per autorizzare un nuovo impianto di distribuzione di carburanti
[color=red]Questa affermazione contiene a mio avviso due errori fondamentali:
1) l'"autorizzazione" PRECEDE il collaudo. La procedura corretta è:
a) autorizzazione
b) eseguiti i lavori - collaudo
Se, come penso sia successo, non avete rilasciato l'autorizzazione in attesa del collaudo ... questo iter non è corretto.
Oltre a questo segnalo che a mio avviso la procedura di autorizzazione è sostituita dalla SCIA (quindi non si rilascia un atto preventivo)
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ed in merito si chiede: se il titolare del nuovo impianto , nell'attesa del collaudo chiede l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio
[color=red]NON esiste più l'esercizio provvisorio in quanto la nova procedura di collaudo è definita dall'art. 10 del DPR 160/2010 e consiste nella dichiarazione di collaudo da parte dell'interessato (senza commissione, senza atti comunali ecc....)[/color]
, la documentazione attestante la conformita' ai progetti e alle norme puo' essere resa dal Direttore dei Lavori , oppure e' necessario che sia redatta da un collaudatore diverso dal D.L. e progettista?
[color=red]Forse ti riferivi alla "vecchia" disciplina dell'art. 9 del DPR 447/1998, non più in vigore.
La nuova normativa non prevede più alcuna incompatibilità fra il collaudatore ed il progettista o direttore dei lavori[/color]
L'attestazione di conformita' deve essere resa sotto forma di perizia giurata?
[color=red]No, il collaudo è una dichiarazione del tecnico abilitato senza una forma particolare.[/color]
Il titolare del distributore deve chiedere l'esercio provvisorio insieme alla richiesta di collaudo?
[color=red]Vedi sopra[/color]
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[color=blue]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,
l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
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