CONTRIBUTI pubblici online e trasparenti - Art. 18 D.L. 83/2012
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83.
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 18.
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili fi nanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi
e dei compensi a persone, professionisti, imprese
ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla
pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo
e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo
11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa
disposizione di legge o regolamento, nel sito internet
dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa
o altro soggetto benefi ciario ed i suoi dati fi scali; b)
l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’uffi cio e il funzionario o dirigente responsabile del
relativo procedimento amministrativo; e) la modalità
seguita per l’individuazione del benefi ciario; f) il link al
progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonché al contratto e capitolato della prestazione,
fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate,
con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito
dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e
merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del
2009, che devono essere resi di facile consultazione,
accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare
aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e
il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento
e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione,
e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012,
ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g) , h) , l) , m) ,
r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni
centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici
e le società a prevalente partecipazione o controllo
pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano
entro il medesimo termine secondo le previsioni
dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni
di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del
presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di effi cacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale
omissione o incompletezza è rilevata d’uffi cio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile
per l’indebita concessione o attribuzione del benefi cio
economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione
è altresì rilevabile dal destinatario della prevista
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse,
anche ai fi ni del risarcimento del danno da ritardo
da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30
del codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82,
12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo
8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori
disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti
obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano
le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplifi cazione di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre
2012, previo parere della Conferenza unifi cata,
un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette
disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare
le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi
precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza
di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità
di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti
periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti
sulla base del medesimo titolo.
7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica e
alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, fi -
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Articoli 18 Amministrazione aperta
Il presente articolo disciplina l’obbligatorietà di pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell’importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l’attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione con particolare riguardo a:
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163, “ Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni;
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell’Interno;
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “decreto semplificazioni”, istituisce presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa;
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, in particolare l’art. 8;
i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed i connessi trattamenti previdenziali e contributivi ai quali si applicano le disposizioni ad essi proprie.
Si autorizza, inoltre, il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo, anche mediante l’ulteriore pubblicazione degli stessi dati nel portale nazionale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.
Il comma 7 specifica che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto anche conto che la vigente disciplina prevede già l’obbligo della pubblica amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.
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Art. 18
La Trasparenza della attività della PA e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia.
Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall’altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni. Il percorso avviato nel nostro Paese verso la “trasparenza totale”, si fonda su innovazioni normative – a partire dal 1990 con la legge 241 -, ma si scontra con prassi ispirate alla “segretezza” delle decisioni della PA che ne riducono la portata innovativa e ne limitano le finalità riformatrici assegnate dal legislatore.
È necessario affermare che gli organismi – nessuno escluso - che erogano finanziamenti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, concessionari di servizi pubblici e società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) siano obbligatoriamente tenuti a pubblicare in rete – alla piena e immediata disponibilità del pubblico – i dati e le informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici.
In molti Paesi la trasparenza della spesa pubblica è già realtà, e permette ai cittadini, o alle loro associazioni, un controllo generale e continuo sulla gestione dei fondi pubblici. Emblematica è al riguardo la legislazione sull'open government: è cosi che si indica la trasparenza pubblica nei paesi anglosassoni e scandinavi (Stati Uniti, Svezia, Regno Unito).
Nello specifico settore di nostro interesse i Paesi scandinavi sono stati antesignani: lo studio e l’approfondimento della trasparenza in quegli Stati ha infatti confermato che la piena accessibilità ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini – pur nei limiti e con le garanzie previste dalla legge – ha prodotto un alto livello di legalità e di integrità nella P.A.. È un esempio per tutti coloro che operano nelle istituzioni. Infatti la pubblicazione delle informazioni sull’attività pubblica è direttamente collegata e strumentale alla prevenzione della corruzione nella P.A., ma anche alla buona “performance” nell’erogazione di servizi al cittadino. Nel Nord Europa si è raggiunto un importante equilibrio tra la salvaguardia degli interessi dello Stato (sicurezza interna ed estera, politica valutaria e monetaria) e le esigenze dei cittadini che, attraverso lo sviluppo del diritto di accesso e della trasparenza, sono in grado di esercitare forme di forte controllo sociale, volte a contrastare fenomeni illeciti. I paesi scandinavi, del resto, detengono da anni i primi posti nelle classifiche stilate da autorevoli organismi di settore sulla lotta alla corruzione nella P.A. Ma non è solo questo. Si è da più parti rilevato infatti anche lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell’amministrazione.
In particolare, il presente articolo disciplina l’obbligatorietà di pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici - con modalità che consentano la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all’amministrazione aggiudicatrice - al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell’importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future.
Il comma 1 stabilisce che la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad imprese ed altri soggetti economici, sono soggetti alla pubblicità via internet prevista dalla nuova disposizione, anche in relazione al principio di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nell’ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.
I commi 2 e 3 prevedono che i dati in esame e tutti i dati pubblicati sui siti degli enti obbligati, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, devono essere di facile accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati, e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l’importazione ed esportazione in formato tabellare (formato “Comma Separated Values – CSV”), in modo da essere accessibili in modo semplice ai motori di ricerca.
In particolare, i dati devono specificatamente contenere il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l’importo; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - ai sensi delle materie di esclusiva legislazione statale, previste dall’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione - tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
Il comma 5 sancisce che dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni, superiori a mille euro, previste dal comma 1. La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. La inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.
Il comma 6, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l’attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione con particolare riguardo a:
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163, “ Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni e integrazioni;
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell’Interno;
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “decreto semplificazioni”, istituisce presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa;
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, in particolare l’art. 8.
i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed i connessi trattamenti previdenziali e contributivi ai quali si applicano le disposizioni ad essi proprie.
Si autorizza, inoltre, il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo, anche mediante l’ulteriore pubblicazione degli stessi dati nel portale nazionale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.
Il comma 7 specifica che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto anche conto che la vigente disciplina prevede già l’obbligo dell’Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.