Data: 2012-06-30 05:57:00

NOTAI e TELEMATICA - provvedimento agenzia del territorio 26/6/12

NOTAI e TELEMATICA - provvedimento agenzia del territorio 26/6/12

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012
Modalita'  di  presentazione,  per  via  telematica,  dell'atto  di
surrogazione di cui all'art. 120-quater del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. (12A07304)
  (GU n. 148 del 27-6-2012 )

              IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

                          di concerto con

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      DELLA GIUSTIZIA CIVILE
                    del Ministero della giustizia

  Visto l'articolo 1202 del codice civile;
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante "Modifiche al libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio  ipotecario,  in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto l'art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, concernente "Surrogazione  nei  contratti  di  finanziamento.
Portabilita'", come modificato,  da  ultimo,  dal  decreto  legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106;
  Visti gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, come  novellati  dall'art.  1  del  decreto
legislativo 18 gennaio 2000, n.  9,  riguardanti  l'utilizzazione  di
procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in  materia  di
registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di  annotazione  e  di
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308,  recante  il  regolamento  per  l'utilizzazione  di  procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  tributari  in  materia  di  atti
immobiliari;
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  Direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  Direttore  generale  del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di  concerto
con il Direttore generale del  Dipartimento  degli  affari  civili  e
delle libere professioni del Ministero  della  Giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  Direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  463,  a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la  registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di  successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari  e
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre  le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via  telematica,
relative sia alla prima fase di  sperimentazione,  che  a  quella  di
regime;
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale  6  dicembre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del  12  dicembre  2006,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del  territorio  e  dal  Direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del  Dipartimento
per  gli  Affari  di  giustizia  del  Ministero  della  giustizia,
riguardante  l'estensione  delle  procedure  telematiche  per  gli
adempimenti in materia di  registrazione,  trascrizione,  iscrizione,
annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
  Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato
in Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  10  maggio  2008,  emanato  dal
Direttore dell'Agenzia del territorio e  dal  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari
di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale  sono  state
approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti  in  materia  di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6  giugno  2009,
che  definisce  le  regole  tecniche  in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali e  validazione  temporale
dei documenti informatici;
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  110,  recante
disposizioni in materia di  atto  pubblico  informatico  redatto  dal
notaio;
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale  21  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del  28  dicembre  2010,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della
giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale,  il
regime transitorio  di  facoltativita'  della  trasmissione  per  via
telematica del titolo da  presentare  al  conservatore  dei  registri
immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di  cui  all'art.
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale  8  settembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  13  settembre  2011,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della
giustizia, con il quale e' stato esteso ad ulteriori uffici il regime
transitorio di facoltativita' della trasmissione per  via  telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;
  Considerata  l'esigenza  di  emanare  il  provvedimento  previsto
dall'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, per stabilire le modalita' di  presentazione,  per  via
telematica, dell'atto di surrogazione.

                            Dispongono:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento  sono  adottate  le  seguenti
definizioni:
    a)  intermediario  originario:  la  banca  o  l'intermediario
finanziario con il quale e' in essere  il  finanziamento  oggetto  di
surroga ai sensi dell'art.  120-quater  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385;
    b)  intermediario  subentrante:  la  banca  o  l'intermediario
finanziario che  concede  un  mutuo  finalizzato  all'estinzione  del
finanziamento erogato dall'intermediario originario;
    c) debitore: il soggetto finanziato che esercita la  facolta'  di
surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile;
    d) atto di mutuo:  l'atto  con  il  quale  e'  erogato  il  mutuo
dall'intermediario subentrante e nel quale e' indicata  espressamente
la specifica destinazione della somma mutuata;
    e)  quietanza:  la  quietanza  rilasciata  dall'intermediario
originario, nella quale e' menzionata la dichiarazione  del  debitore
circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento;
    f) atto di surrogazione: l'atto di cui  all'art.  120-quater  del
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  con  il  quale  il
debitore dichiara di voler surrogare l'intermediario subentrante  nei
diritti dell'intermediario originario.

       
     
                              Art. 2

                      Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento  si  applicano,
ai sensi dell'art. 120-quater del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, ai contratti di  finanziamento  conclusi  da  banche  o
intermediari finanziari con persone  fisiche  o  micro-imprese,  come
definite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  t),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonche' ai finanziamenti concessi
da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

       
     
                              Art. 3

              Presentazione dell'atto di surrogazione

  1.  I  notai  possono  avvalersi  delle  procedure  previste  dagli
articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18  dicembre
1997,  n.  463,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  provvedimento
interdirigenziale  21  dicembre  2010,  per  la  presentazione  al
conservatore  dei  registri  immobiliari  dell'atto  di  surrogazione
presso  gli  Uffici  provinciali  ove  e'  attiva  la  trasmissione
telematica del titolo.
  2. L'atto di surrogazione, se stipulato  per  atto  pubblico,  puo'
contenere, per dichiarazione del notaio rogante,  l'attestazione  che
si sono verificate le condizioni, relative al mutuo e all'intervenuta
quietanza, affinche' la surrogazione abbia effetto.
  3.  La  trasmissione  telematica  riguarda  la  copia  autentica
dell'atto, integralmente  predisposta  con  strumenti  informatici  e
l'impiego della firma digitale prevista  dall'articolo  23-bis  della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.
  4. Rimane ferma  la  possibilita'  di  richiedere  al  conservatore
l'annotazione di surrogazione con le modalita' ordinarie.

       
     
                              Art. 4

                        Specifiche tecniche

  1. Le specifiche tecniche riportate in  allegato  al  provvedimento
interdirigenziale  30  aprile  2008  sono  utilizzate  anche  per  la
trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento.

       
     
                              Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 26 giugno 2012

                                            Il direttore generale   
                                          dell'Agenzia del territorio
                                                  Alemanno         
    Il direttore generale
  della giustizia civile
del Ministero della giustizia
        Saragnano

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