Premesso che la LR 5/2010 disciplina il recupero dei sottotetti prevede:
- Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti [b]sono classificati come ristrutturazione edilizia[/b], ai sensi
dell’articolo 79, comma 2, lettera d), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) e sono sottoposti pertanto a denuncia di inizio dell’attività.
- Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente[b] esistenti alla data di entrata in vigore[/b]
della presente legge o in via di realizzazione, [b]aventi le seguenti caratteristiche [/b] tecniche:……….
- Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti [b]devono avvenire senza alcuna modificazione
delle altezze di colmo e di gronda[/b] delle superfici interessate dall’intervento, nonché [b]delle linee di pendenza delle falde[/b].
Si chiede:
- 1) Le caratteristiche tecniche previste per il recupero dei sottotetti sono da considerarsi pre-requisiti che l’immobile o il sottotetto, devono possedere prima dell’intervento di recupero? o il risultato finale di detto intervento? Ovvero è possibile ricreare le caratteristiche tecniche del locale sottotetto abbassando l’ultimo solaio e , ovviamente fermo restando le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde (nella LR del Lazio tale possibilità è prevista in modo esplicito). Nel caso di risposta positiva, tale intervento è possibile anche per un edificio in corso di realizzazione?
- 2) per edifici in corso di realizzazione si intende l’edificio che all’entrata in vigore della LR sia
-a) oggetto di titolo edilizio rilasciato;
-b) oggetto di titolo edilizio rilasciato ma con lavori iniziati;
Inoltre
è difficile conciliare, contemporaneamente, su di un edificio un intervento di sostituzione edilizia o di nuova costruzione ed un intervento di ristrutturazione (recupero sottotetto)
- 1) Le caratteristiche tecniche previste per il recupero dei sottotetti sono da considerarsi pre-requisiti che l’immobile o il sottotetto, devono possedere prima dell’intervento di recupero?
[color=red]Direi di no. Dalla formulazione sembrano condizioni finali dell'intervento (visto che si potrebbe trattare di "volumi legittimamente esistenti o.... o in via di realizzazione"[/color]
o il risultato finale di detto intervento?
[color=red] Secondo me sono il risultato finale in relazione ai volumi ancora non realizzati[/color]
Ovvero è possibile ricreare le caratteristiche tecniche del locale sottotetto abbassando l’ultimo solaio e , ovviamente fermo restando le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde (nella LR del Lazio tale possibilità è prevista in modo esplicito). Nel caso di risposta positiva, tale intervento è possibile anche per un edificio in corso di realizzazione?
[color=red]Fermo restando il principio per cui ciò che non è vietato è consentito, dalla formulazione legislativa sembra possibile. Ciò anche in considerazione della chiara finalità di "favore" della disciplina speciale sui sottotetti rispetto alla disciplina generale sugli interventi edilizi[/color]
- 2) per edifici in corso di realizzazione si intende l’edificio che all’entrata in vigore della LR sia
-a) oggetto di titolo edilizio rilasciato;
-b) oggetto di titolo edilizio rilasciato ma con lavori iniziati;
[color=red]Direi di edificio oggetto di titolo edilizio rilasciato. Laddove il legislatore intenda riconnettere degli effetti giuridici alla fase di inizio lavori lo deve indicare espressamente. La formulazione "in via di realizzazione" può apparire ambigua ma a mio avviso allude a volumi che sono oggetto di un titolo edilizio valido per il quale non siano decorsi i termini per la conclusione dei lavori a prescindere dall'ipotesi in cui i lavori stessi siano iniziati o meno[/color]