L'entità degli oneri concessori va determinata al momento del rilascio della concessione edilizia
La vicenda contenziosa concerne la determinazione degli oneri concessori a fronte di un sensibile ritardo dell’amministrazione nel rilascio della concessione edilizia. La domanda di tutela è stata introdotta molto tempo prima delle note vicende - prima giurisprudenziali, e poi normative - che hanno condotto alla risarcibilità degli interessi legittimi, e sì è concretizzata in una domanda di annullamento (parziale) e di condanna dell’amministrazione alla restituzione di somme indebitamente corrisposte, in forza del principio – affermato nella domanda – che gli oneri concessori debbano calcolarsi al momento del favorevole esame del progetto da parte della Commissione edilizia e non a quello del (tardivo) rilascio della concessione, vieppiù ove di rilevi un comportamento dell’amministrazione scientemente preordinato a lucrare l’esponenziale incremento nel tempo degli oneri concessori. In tali termini inquadrata, il giudice di prime cure, correttamente, ha respinto la domanda. La Sezione ha già avuto modo di chiarire, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 11 della legge 10/77, che il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia di versare il contributo previsto è rappresentato dal rilascio della concessione medesima ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, risultando irrilevante, a tal fine, la precedente espressione del parere della commissione edilizia (Cfr. sez. IV, 25/06/2010, n. 4109). Ciò è di per se sufficiente ad escludere l’illegittimità dell’azione amministrativa, finanche ove sia provata la sussistenza di un colposo ritardo nell’emanazione della concessione. Altra cosa è la liceità dell’inerzia procedimentale che si assume serbata dall’amministrazione. E’ ben possibile che episodi di ingiustificata lentezza, di aggravio procedimentale o di inefficienza abbiano dilatato oltre modo i tempi di rilascio della concessione, determinando l’esponenziale crescita degli oneri gravanti sull’istante, ma tale comportamento, ove sussistente, può essere vagliato dal giudice amministrativo solo a fronte dell’esperimento di un’azione risarcitoria, nel rispetto dei termini e delle modalità che per la sua introduzione l’ordinamento pretende. Nel caso di specie, un’azione risarcitoria non è stata proposta, neanche a seguito delle sopravvenienze normative che ne hanno cristallizzato l’esperibilità. Né può procedersi alla valutazione dei profili colposi della condotta della P.A. ai fini di una eventuale e futura azione risarcitoria – come pure sollecitato dall’appellante – poiché si tratterebbe in ogni caso di un accertamento che esula dalle domande ritualmente poste nel giudizio, tese invece a stigmatizzare l’illegittimità della quantificazione ai fini della ripetizione dell’indebito.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7.6.2012, n. 3379)
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