Ciao Simone,
Un commerciante è in possesso di autorizzazione per tipologia A (commercio artt. di ferramenta su aree pubbliche con posteggio) nonché di licenza ai sensi dell’art. 37 tulps (ex questura) per la vendita di strumenti da punta e da taglio rilasciate dal comune di residenza.
Dovremmo ora assegnargli un posteggio nel nostro mercato per la vendita degli stessi articoli.
La licenza di cui all’art. 37 rilasciata dal comune di residenza è valida anche per la vendita nel nostro comune oppure dovremmo procedere al rilascio di una nuova licenza ex art. 37 o apporre qualche visto?
Grazie.
Ciao Simone,
Un commerciante è in possesso di autorizzazione per tipologia A (commercio artt. di ferramenta su aree pubbliche con posteggio) nonché di licenza ai sensi dell’art. 37 tulps (ex questura) per la vendita di strumenti da punta e da taglio rilasciate dal comune di residenza.
Dovremmo ora assegnargli un posteggio nel nostro mercato per la vendita degli stessi articoli.
La licenza di cui all’art. 37 rilasciata dal comune di residenza è valida anche per la vendita nel nostro comune oppure dovremmo procedere al rilascio di una nuova licenza ex art. 37 o apporre qualche visto?
Grazie.
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La "LICENZA" in questione (oggi sostituita da SCIA) è legata all'attività e va presentata UNA TANTUM presso il Comune nel quale si è presentata la SCIA di avvio attività (come noto nel settore delle AAPP tale Comune non è più individuato in base alla residenza o alla sede legale ma è elettivo a scelta dell'interessato).
Con tale SCIA si potrà esercitare su tutto il territorio nazionale (in base al Dlgs 59/2010).
Se è vero che il regolamento di attuazione del TULPS dispone:
[color=red]R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
56. Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge (*), è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie (**).
(*) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(**) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.[/color]
a mio avviso tale disposizione non trova più applicazione in quanto la vidimazione era legata solo al controllo "fiscale" e non anche amministrativo.
Quindi niente VISTO da parte del Comune nel quale l'operatore si trova per svolgere l'attività, anche su posteggio.