Data: 2012-06-27 08:57:33

Apertura ludoteca-baby parking

Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto per aprire una ludoteca /baby parking, qual è la normativa di riferimento? Come deve essere il locale?
ho chiesto al mio comune di residenza ma non ho ricevuto risposte esaustive.

riferimento id:6048

Data: 2012-06-27 11:20:46

Re:Apertura ludoteca-baby parking


Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto per aprire una ludoteca /baby parking, qual è la normativa di riferimento? Come deve essere il locale?
ho chiesto al mio comune di residenza ma non ho ricevuto risposte esaustive.
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In Abruzzo esiste una specifica legge regionale (non abrogata) che disciplina la materia prevedendo:
1) un albo comunale
2) i documenti da presentare ed i requisiti soggettivi
3) nessun requisito oggettivo

Quindi il locale dovrà avere i normali requisiti degli immobili a destinazione artigianale o commerciale senza ulteriori specifici requisiti aggiuntivi.

********************
L.R. 16 luglio 1997, n. 66 (1).

Tutela del diritto al gioco dei bambini e promozione e sviluppo delle ludoteche.

(1) Pubblicata nel B.U. 8 agosto 1997, n. 14.



Art. 1

Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità, anche attraverso proprie espressioni dirette.

La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costituzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite dal Comune o da Cooperative, Associazioni, Enti o Aziende, soggetti privati iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.



Art. 2

La ludoteca è al servizio educativo-culturale-ricreativo aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina.

Attività tipiche della ludoteca sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio di giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche ed altre scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.



Art. 3

I Comuni provvederanno entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel rispetto dei seguenti parametri:

- nei Comuni fino a tremila abitanti sarà consentita l'apertura di una ludoteca,

- nei Comuni superiori a tremila abitanti sarà consentita l'apertura di una ludoteca per ogni tremila abitanti.



Art. 4

I soggetti pubblici o privati di cui all'art. 1 che intendano avviare una ludoteca dovranno presentare domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'art. 2 della presente legge per il tramite del Sindaco del Comune. La domanda in carta semplice dovrà indicare i dati del titolare, l'ubicazione della ludoteca, l'organigramma del personale gerente della stessa ludoteca. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) planimetria dei locali da adibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;

2) relazione psicopedagogica firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludico-educativo nel corso dell'anno;

3) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni ed eventuali incidenti;

4) attestato dell'Ufficio prevenzione e igiene della USL o dell'Ufficio Sanitario del Comune sull'idoneità dei locali;

5) atto notorio sostitutivo del responsabile della ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penali.



Art. 5

L'Albo delle ludoteche di cui al precedente art. 2, sarà gestito da un'apposita commissione chiamata , sarà nominata con atto monocratico del Sindaco e sarà formata da:

1) Assessore ai servizi sociali o un suo delegato;

2) un rappresentante del Servizio di Igiene Ambientale della USL o Ufficiale Sanitario;

3) un rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale con la qualifica di Ingegnere o Architetto, in assenza di questi il Sindaco potrà nominare un tecnico iscritto all'Albo;

4) il coordinatore pedagogico del Comune o in sua assenza un pedagogista designato dal Sindaco tra i laureati in Pedagogia.



Art. 6

Il piano comunale, tenendo conto della realtà territoriale, può prevedere la presenza di ludoteche negli ospedali, negli aeroporti, nelle stazioni, negli istituti educativo-assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e aggregazione in locali messi a disposizione degli enti proprietari.

La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne, deve prevedere uno spazio minimo complessivo di 4 metri per utente e di servizi igienici, adeguati alle diverse età.



Art. 7

Il ludotecario (titolare delle ludoteche) dovrà essere laureato in pedagogia, potrà valersi della collaborazione di aiutanti ludotecari che dovranno avere il diploma di maestra d'asilo, di scuola Magistrale, assistenti o dirigenti di Comunità Infantili e attestati professionali riconosciuti dallo Stato o della Regione.

Ogni ludoteca avrà un ludotecario e se la superficie sarà superiore a 100 mq. un ludotecario ogni 50 metri aggiuntivi.



Art. 8

Il ludotecario dovrà presentare annualmente alla Commissione di gestione dell'albo il proprio piano ludico-educativo.

Esso dovrà contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini inferiori a tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

Alla fine di ogni anno la Commissione per la gestione dell'Albo verificherà l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.



Art. 9

La Regione concede contributi finanziari per la costruzione delle ludoteche da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 1, con priorità per i comuni montani.

L'importo del finanziamento è pari ad un massimo del 40% del costo del progetto elaborato nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

I soggetti interessati presentano domanda alla Giunta regionale - Servizio Sicurezza Sociale - Il progetto di cui al comma 2 verrà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili, previa verifica dei requisiti della presente legge, approva la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento.



Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in Lire 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000 con quota parte della partita n. 27 - Elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 07, Tit. 2, Ctg. 03, Sez. 08) il capitolo 72331 con la denominazione: "Interventi per favorire la realizzazione delle ludoteche" con lo stanziamento di sola competenza di Lire 200.000.000.



Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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