Dal 1 gennaio 2012 non occorre più la licenza del Questore per aprire un internet point. Nel caso in cui si voglia fornire internet come attività accessoria ad una principale chiedo se il titolare dell'attività, offrendo un segnale che rimane all'interno del locale, debba fare qualche comunicazione al SUAP, considerato che non è tenuto all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione. Se sì, quale?
Grazie
Dal 1 gennaio 2012 non occorre più la licenza del Questore per aprire un internet point. Nel caso in cui si voglia fornire internet come attività accessoria ad una principale chiedo se il titolare dell'attività, offrendo un segnale che rimane all'interno del locale, debba fare qualche comunicazione al SUAP, considerato che non è tenuto all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione. Se sì, quale?
Grazie
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La delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa che non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l'erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l'attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri commerciali contrapposti a Internet-point).
Per il wi-fi descritto non vi sono nemmeno gli obblighi di iscrizione al registro.
NESSUN ADEMPIMENTO va quindi effettuato neanche al SUAP
Concordo con Simone.
Se fosse anche un internet Point o call center allora sarebbe soggetto alla SCIA di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 259/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 70/2012.
Da notare che con il d.lgs. n. 70 è stato abrogata la disposizione che imponeva l'autorizzaione generale (SCIA) per il fornitore di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo (quindi su altra area privata o pubblica).
Se vuoi approfondire, è stato soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nel caso in cui l'attività di Internet Point sia attività aggiuntiva alla attività 82.99.40 è comunque necessaria la Scia?
riferimento id:6045
Nel caso in cui l'attività di Internet Point sia attività aggiuntiva alla attività 82.99.40 è comunque necessaria la Scia?
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Vale quanto detto nella risposta precedente. Se l'attività principale rimane quella di DISBRIGO PRATICHE allora non occorre scia. Se invece l'attività prevalente è quella di servizio di telecomunicazione allora occorre.
Nel dubbio suggeriamo di presentarla!