Data: 2012-06-27 04:20:16

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.

(GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

riferimento id:6043

Data: 2012-06-28 09:30:22

SCIA telematica e NIENTE PARERI per le SCIA EDILIZIE

[color=red][b]SCIA telematica e NIENTE PARERI per le SCIA EDILIZIE[/b][/color]

E' uno degli effetti del nuovo art. 13 del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129) entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

[b]Art. 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia[/b]
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.».
2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dai relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla
individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo
degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della
denuncia.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono
inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
c) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono
inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».

riferimento id:6043

Data: 2012-06-28 09:55:05

Re:DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.

Cosa é cambiato al terzo dell'art.19 rispetto alla formulazione precedente?
A me sembra che hanno solo sostituito  la parola "LEGGE" con la parola "NORMATIVA VIGENTE".

Il risultato qual'é?

Saluti

riferimento id:6043

Data: 2012-06-28 10:40:34

Re:DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.

Iin effetti non si comprende la novità.
Brutto periodo pr il complesso normativo italiano. :o

riferimento id:6043

Data: 2012-06-28 10:55:30

Re:DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.


Cosa é cambiato al terzo dell'art.19 rispetto alla formulazione precedente?
A me sembra che hanno solo sostituito  la parola "LEGGE" con la parola "NORMATIVA VIGENTE".

Il risultato qual'é?

Saluti
[/quote]

Rispetto alla SCIA (non edilizia) cambia poco. La novità sta nell'aggiornamento sia dell'art. 19 che del Testo Unico dell'Edilizia in merito alla SCIA ed ai pareri da acquisire.
Non grandi novità (molti di queste disposizioni erano già presenti e si potevano già applicare anche all'edilizia).

riferimento id:6043

Data: 2012-06-28 11:00:31

Re:DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.

Quindi se in un fabbricato soggetto a vincolo della soprintendenza uno intendesse aprire una finestra non può essere fatta la pratica in autocertificazione ma aspettare 60-120 gg il parere dell'Ente soprintendenza?

riferimento id:6043

Data: 2012-06-28 11:08:25

Re:DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese.


Quindi se in un fabbricato soggetto a vincolo della soprintendenza uno intendesse aprire una finestra non può essere fatta la pratica in autocertificazione ma aspettare 60-120 gg il parere dell'Ente soprintendenza?
[/quote]

Questo sempre nel senso che la SCIA non può riguardare il vincolo paesaggistico. Tale vincolo deve essere acquisito.
Ovviamente NON tutti gli interventi in area a vincolo sono soggetti ad autorizzazione della soprintendenza. Se l'intervento è interno non ha rilievo paesaggistico e si applica la SCIA.

Per l'apertura di una nuova finestra, in area a vincolo, normalmente si va in soprintendenza.
Tieni conto che con decreto 9 luglio 2010, n. 139 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2010, n. 199, emanato in base all’articolo 146 (comma 9) del decreto legislativo 42 del 2004 e succ. mod. concernente “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sono semplificate le procedure relative a: .... aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;


*********************************
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (1).
Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2010, n. 199.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo
146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure
semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre
2009;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata
1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli
interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme
di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei
luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato
I che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di
cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura
tecnica.
Art. 2 Semplificazione documentale
1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è
corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il
modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono
indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è
descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la
conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici,
se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e
sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella
relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla
disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in
materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del
comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a
dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante
individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della
richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto
paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata
al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le
attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni
della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei
documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti
dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza
paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di
cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il
tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.
Art. 3 Termini per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un
provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione
prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando
ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata
del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 4 Semplificazioni procedurali
1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la
domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato
dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure
se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali
casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto
ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio
dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad
autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento.
Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano,
un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o
inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della
richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della
documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine,
l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne
abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina
urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica
l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è
localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento
sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della
domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina
urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione
paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di
cui al comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute
nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel
provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i
valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia
comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci
giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali
osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del
procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi
all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla
ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con
istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla
domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è
contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento
negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie
deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i
successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle
prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità
paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione.
Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in
senso negativo.
6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità
paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza,
unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una
motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la
valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere
vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della
domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata
comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del
parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente
ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di
cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il
provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni
successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al
richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza
l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche
il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel
progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed
allegazione del parere della soprintendenza.
8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro
venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di
rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano
all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i
motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni
eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è
immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed
all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del
soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato
dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato
la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli
articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area
interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche
prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole
interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del
vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed
è valida cinque anni.
12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere
delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente
previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per
la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.
Art. 5 Semplificazione organizzativa
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione
semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più
funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere
le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Art. 6 Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni
semplificate
1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni del presente
decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli
essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, e della natura di grande riforma
economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale
in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione,
adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il
procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai
criteri del presente decreto.
Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc (la presente voce
non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e
c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto
a procedura autorizzatoria ordinaria.
2. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e
sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).
3. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni
(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).
4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e
finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica
di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti;
chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di
infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce
non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma
1, lettere a), b) e c), del Codice).
5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto
del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per
l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla
configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di
piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o
modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi
consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).
6. Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.
7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra
ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50
mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo
intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso
immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili
aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.
9. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni
(volume non superiore a 10 mc).
10. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche
comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici,
ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure
semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si
applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice).
11. Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del
terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).
12. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.
13. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali:
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m,
modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e
c), del Codice).
14. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone
cimiteriali.
15. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui
all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese
le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non
si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere
a), b) e c) del Codice).
16. Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati
ad attività commerciali e pubblici esercizi.
17. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali:
adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di
banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che
assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.
18. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la
realizzazione di opere in soprasuolo.
19. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza
non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.
20. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle
medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.
21. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di
manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
22. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna,
caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice).
23. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni
centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione
elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume
non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice).
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la
realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su
edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come
pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di
telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali
comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e
di metri 4 se posati direttamente a terra.
25. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a
13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate.
26. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione
produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni
esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.
27. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne
etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere
di recinzione o sistemazione correlate.
28. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la
presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui
all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e
nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma
289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)".
29. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico,
preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la
realizzazione di manufatti in soprasuolo.
30. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli
interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.
31. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione,
manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di
difesa esistenti sulla costa.
32. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle
sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.
33. Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole
fluviali.
34. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti,
per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle
amministrazioni competenti.
35. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche,
mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non
superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni
competenti.
36. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui
all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente
assentito dalle amministrazioni competenti.
37. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie
non superiore a 10 mq.
38. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con
strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni.
39. Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive
o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

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