Data: 2012-06-26 22:44:24

Avvio del procedimento amministrativo

Art. 15 c. 2 lett. C legge Regionale Lazio 21/2006

Mancanza requisiti urbanistici edilizi e igienici; decadenza autorizzazione somministrazione.

Il comune in questi casi prima di emettere ordinanza di decadenza dell'autorizzazione
Deve procedere all'avvio del procedimento???

O deve emettere l'ordinanza entro 5 gg dal ricevimento del rapporto come previsto dall' art. 17 ter del TULPS??

Grazie

riferimento id:6039

Data: 2012-06-27 03:30:04

Re:Avvio del procedimento amministrativo


Art. 15 c. 2 lett. C legge Regionale Lazio 21/2006

Mancanza requisiti urbanistici edilizi e igienici; decadenza autorizzazione somministrazione.

Il comune in questi casi prima di emettere ordinanza di decadenza dell'autorizzazione
Deve procedere all'avvio del procedimento???

O deve emettere l'ordinanza entro 5 gg dal ricevimento del rapporto come previsto dall' art. 17 ter del TULPS??

Grazie
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SEMPRE PREVIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO A MENO CHE NON VI SIANO LE CONDIZIONI DEL TULPS:
A) ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
B) VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICA INCOLUMITA' ED IGIENE

PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME EDILIZIE NORMALMENTE SI PROCEDE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SOSPENSIONE NON PRIMA DI 30 GIORNI.


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L.R. 29-11-2006 n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.
Pubblicata nel B.U. Lazio 9 dicembre 2006, n. 34, suppl. ord. n. 10.
Art. 15
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:

a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 17, comma 2;

c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 16.

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 14 e nel termine di cui alla lettera a) (21).

3. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 12 decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.

4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali (22).

(21) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 8, lettera a), L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

(22) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)

17-ter.  1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (34).

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (35).

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (36).

(34)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

(35)  Comma così sostituito prima dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 e poi dall'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(36)  Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

riferimento id:6039

Data: 2015-12-17 07:25:08

Re:Avvio del procedimento amministrativo

La proroga di autorizzazione per l'apertura di grandi strutture commerciali è possibile solo per ragioni di necessità

Cons. di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5415

http://buff.ly/1O81A8K

riferimento id:6039

Data: 2016-01-22 08:24:51

Re:Avvio del procedimento amministrativo

Procedimenti unico e disciplina del commercio - 2 febbraio 2016

[size=12pt]il prossimo [b]2 febbraio 2016[/b], presso la "[b]Sala Manzù" della Biblioteca Comunale[/b] , posta in [b]Via Marconi nel Comune di Aprilia[/b], si terranno i n. 2 seguenti seminari:
[/size]
[size=12pt]Docente: [b]Dott. Simone Chiarelli[/b]
[/size]
[size=12pt][color=red][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][list]
[li]La disciplina del procedimento unico nel DPR 160/2010[/li]
[li]SUAP e organizzazione[/li]
[li]Il procedimento autorizzativo[/li]
[li]Il procedimento automatizzato[/li]
[li]Approfondimenti su specifiche procedure[/li]
[li]Risposte ai quesiti[/li]
[/list]

[size=12pt][color=blue][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)[/b][/color]
[/size][list]
[li]Commercio in sede fissa[/li]
[li]Forme speciali di vendita[/li]
[li]Somministrazione di alimenti e bevande[/li]
[li]Accertamento dei requisiti soggettivi[/li]
[li]Accertamento dei requisiti oggettivi[/li]
[li]Procedimenti connessi (edilizia, ambiente, sanità e sicurezza)[/li]
[li]Risposta ai quesiti[/li]
[/list]

[size=14pt]Per info, costi e scheda d'iscrizione: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31513.0[/size]

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