Data: 2012-06-26 05:39:10

artigiani-commercio su area pubblica

Ciao Simone,
1)-Un artigiano, come tale iscritto al relativo Albo, può preparare e vendere crepes, gelati ed altri prodotti  su area pubblica? (naturalmente fatto salvo l'aspetto igienico sanitario).
Può anche somministrare, cioè servire ai tavoli? E con le bevande come la mettiamo? In caso positivo, l'artigiano deve essere in possesso del requisito professionale? Si rilascia qualche atto:per es. concessione,autorizzazione?)-
2)- In un mercatino, il titolare di un chiosco kebab di mq 5x5, ha occupato abusivamente circa 15 mq di area pubblica prospiciente il chiosco sulla quale ha posizionato alcuni tavolini e sedie per le consumazione assistita e non.
Detta occupazione deve essere sanzionata con l'art. 20 c.d.s. o con artt. 28, c. 3 e 29, commi 1 e 3 del d. lgs. 114/98 (esercizio dell'attività fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione)?
Ciao.

riferimento id:6030

Data: 2012-06-27 04:00:50

Re:artigiani-commercio su area pubblica

1)-Un artigiano, come tale iscritto al relativo Albo, può preparare e vendere crepes, gelati ed altri prodotti  su area pubblica? (naturalmente fatto salvo l'aspetto igienico sanitario).
[color=red]Sì, nel senso che può rimanere artigiano anche se la lavorazione avviene su area pubblica. NON vi sono ostacoli[/color]

Può anche somministrare, cioè servire ai tavoli?
[color=red]Sì, se lo vuole[/color]

E con le bevande come la mettiamo?
[color=red]Se l'attività prevalente rimane quella artigiana lo stesso potrà anche commercializzare prodotti non artigiani[/color]

In caso positivo, l'artigiano deve essere in possesso del requisito professionale?
[color=red]Sì[/color]
Si rilascia qualche atto:per es. concessione,autorizzazione?)-
[color=red]Se opera come itinerante farà la SCIA di ITINERANTE, altrimenti dovrà avere la concessione di posteggio partecipando al BANDO[/color]

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2)- In un mercatino, il titolare di un chiosco kebab di mq 5x5, ha occupato abusivamente circa 15 mq di area pubblica prospiciente il chiosco sulla quale ha posizionato alcuni tavolini e sedie per le consumazione assistita e non.
Detta occupazione deve essere sanzionata con l'art. 20 c.d.s. o con artt. 28, c. 3 e 29, commi 1 e 3 del d. lgs. 114/98 (esercizio dell'attività fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione)?
[color=red]Secondo me SOLO con il 20 c.d.s. Si tratta infatti di occupazione abusiva da parte di soggetto abilitato. Il soggetto HA TITOLO, ma ha superato la superficie occupabile.
Quindi 20 c.d.s.
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D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (124).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (125).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (126) (127).

(124)  Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(125)  Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(126) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 12, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, i commi da 16 a 18 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(127)  Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

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