Data: 2012-06-25 19:50:59

SILENZIO-ASSENSO sul permesso di costruire - prime sentenze (TAR 6/6/2012)

SILENZIO-ASSENSO sul permesso di costruire - prime sentenze (TAR 6/6/2012)

TAR Lazio Latina, sez. I, 6 giugno 2012 n. 445

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, sigg.ri Dell’Uomo Sisto ed Amedeo, espongono di essere comproprietari di un terreno edificabile, ubicato nel Comune di S. Felice Circeo alla via Terracina n. 53 e ricadente in zona omogenea “B” – sottozona “B3”.
1.1. Per tale terreno i danti causa dei ricorrenti ebbero a presentare nel 2005 domande di rilascio del permesso di costruire un villino bifamiliare (acquisite al protocollo comunale ai nn. 26583 e 26584 del 10 novembre 2005).
1.2. Con istanza acquisita al protocollo del Comune al n. 27186 del 5 novembre 2010, gli esponenti hanno riproposto la domanda di permesso di costruire un villino bifamiliare.
1.3. A tal proposito, gli esponenti precisano che: I) il Consiglio Comunale di S. Felice Circeo, con deliberazione n. 37/2007, preso atto del parere della Regione Lazio, avrebbe stabilito le condizioni per il rilascio del permesso di costruire nelle zone omogenee “B” di completamento; II) il predetto Consiglio Comunale, in relazione alle istanze di permesso di costruire presentate dai danti causa dei ricorrenti, con deliberazione n. 52/2007 avrebbe ritenuto l’esistenza di una situazione di avvenuta urbanizzazione, rispondente alle condizioni stabilite dal suindicato parere della Regione Lazio; III) con determinazione del marzo del 2011 il Comune intimato avrebbe espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire chiesto dagli esponenti, alla condizione della progettazione e della cessione delle aree per standards; IV) in particolare, il Comune avrebbe subordinato il rilascio del predetto titolo alla stipula, da parte dei sigg.ri Dell’Uomo, di una convenzione recante la cessione a titolo gratuito al Comune stesso di un’area di mq. 79, da destinare a servizi, nonché l’obbligo dei sigg.ri Dell’Uomo di realizzare a propria cura e spese su detta area le opere per servizi (parcheggio pubblico) secondo le indicazioni tecniche fornite dall’Amministrazione Comunale. La convenzione de qua è stata stipulata in data 12 aprile 2011.
1.4. Gli esponenti aggiungono di avere provveduto: I) a stipulare un’apposita polizza fideiussoria in favore del Comune a garanzia dell’esecuzione delle opere, II) a rimettere il progetto esecutivo ed il computo metrico delle opere da realizzare, III) a pagare gli oneri concessori, IV) ad ottenere tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari per il rilascio del titolo edilizio. E tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti (da ultimo, con missiva del 25 gennaio 2012), il Comune di S. Felice Circeo non avrebbe adottato alcuna determinazione sull’istanza degli esponenti stessi.
2. Tanto premesso, con il ricorso indicato in epigrafe i sigg.ri Dell’Uomo chiedono l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale sulla loro istanza di rilascio del titolo edilizio. Chiedono, altresì, che il Collegio, valutata la fondatezza di tale istanza, condanni il Comune al rilascio del permesso di costruire, con nomina di un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di perdurante inerzia della citata Amministrazione.
2.1. Il Comune di S. Felice Circeo, pur evocato, non si è costituito in giudizio.
2.2. Nella Camera di consiglio del 19 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Ed invero, in base al testo dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011 (in vigore al tempo della presentazione della domanda di permesso di costruire da parte dei sigg.ri Dell’Uomo), il responsabile del procedimento ha un termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire per formulare una proposta di provvedimento, su cui il dirigente o il responsabile dell’Ufficio deve provvedere nei successivi quindici giorni, adottando il provvedimento finale. A tal proposito, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 3 febbraio 2011, n. 89; id., 14 febbraio 2012, n. 117), il silenzio che, in base al comma 9 dell’art. 20 cit. (nel testo, si ripete, anteriore al d.l. n. 70/2011), si forma per effetto dell’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento sull’istanza di rilascio del permesso di costruire, ha natura di silenzio inadempimento, ossia di un silenzio che esprime la mera inerzia della P.A. quanto al suo obbligo di concludere, nei termini di legge, il procedimento con un provvedimento espresso. Avverso detta inerzia è, dunque, possibile esperire il rito speciale, già disciplinato dall’art. 21-bis della l. n. 1034/1971, ed ora dagli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010. Peraltro, il suddetto art. 31, al comma 2, dispone che l’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità (ove ne ricorrano i presupposti) dell’istanza di avvio del procedimento.
3.2. Andando ad applicare la suesposta disciplina alla fattispecie in esame, nella quale l’istanza dei ricorrenti risulta presentata il 5 novembre 2010, se ne desume l’intervenuta scadenza del termine di conclusione del relativo procedimento in data 19 gennaio 2011: il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere proposto entro il 19 gennaio 2012, il che non è avvenuto, essendo stato esso notificato per via postale solamente il 3 febbraio 2012 e, quindi, oltre il termine ex art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 104 cit., con il corollario della sua tardività.
3.3. Vero è che i ricorrenti hanno depositato (cfr. all. 4 al ricorso) la nota del Comune di S. Felice Circeo prot. n. 5795 del 3 marzo 2011, recante la determinazione d’esame n. 17/11, con la quale il responsabile del Settore Edilizia Privata e Tutela Ambientale del Comune stesso ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, peraltro subordinandolo ad una serie di condizioni (tra cui, in particolare, la stipula di un atto notarile contenente l’obbligo dei richiedenti di cedere al Comune gratuitamente un’area da adibire a parcheggio pubblico delle dimensioni di mq. 79,45 ed il pagamento degli oneri concessori). Per quanto appena visto, tale determinazione è intervenuta dopo la formazione del silenzio rifiuto, inteso quale silenzio inadempimento, sulla richiesta dei ricorrenti. Laddove, peraltro, la si voglia considerare quale atto (tardivo) dell’istruttoria procedimentale, essa potrebbe venire assimilata alle richieste di integrazione documentale con le quali, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, il responsabile del procedimento può interrompere – per una sola volta – il procedimento, il cui termine ricomincia a decorrere ex novo dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, oppure come atto di sospensione del decorso del procedimento ex art. 20, comma 4, cit.: quale che sia la soluzione prescelta, resta tuttavia fermo che i ricorrenti hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa in epoca certamente posteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011), come dimostra il fatto che le ricevute di pagamento degli oneri concessori portano la data del 1° giugno 2011 (cfr. all. 5/d al ricorso). Pertanto, l’eventuale nuovo (od ulteriore) decorso del procedimento è avvenuto sotto la vigenza del testo dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 introdotto dall’art. 5, comma 2, lett. a), num. 2, del d.l. n. 70/2011 (diventato num. 3 per effetto della legge di conversione, l. n. 106/2011), il quale, tuttavia, non sembra più contemplare la formazione, sulla domanda di permesso di costruire, del cd. silenzio inadempimento, legittimante l’azione ex artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010. Il nuovo art. 20, nel testo introdotto dal d.l. n. 70/2011, infatti, contempla unicamente le fattispecie del silenzio assenso (comma 8), nonché, per i casi (come quello ora in esame) di intervento su aree sottoposte a vincolo, del silenzio assenso ovvero, nell’ipotesi di parere negativo dell’autorità tutoria, del silenzio diniego (commi 9 e 10): donde la conclusione dell’inammissibilità del gravame. Detta conclusione, peraltro, resterebbe ferma anche ove si sostenesse che i nuovi commi 9 e 10 dell’art. 20 cit. abbiano previsto, per il caso di parere negativo dell’autorità tutoria sulla compatibilità dell’intervento con il vincolo, il silenzio inadempimento e non il silenzio diniego, poiché nel caso ora in esame i predetti pareri sembrano, invece, avere tutti contenuto positivo.
3.4. A quanto appena esposto occorre aggiungere, per completezza, che la rilevanza della disciplina sopravvenuta ai fini della fattispecie in esame discende dai noti insegnamenti della giurisprudenza e della dottrina, secondo le quali, ove sopraggiungano modifiche normative in un momento in cui la fase costitutiva del procedimento non si è ancora conclusa, di siffatte modifiche la P.A. dovrà tenere conto, in base al principio tempus regit actum. Con riferimento proprio ad una fattispecie di silenzio inadempimento, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene in questo caso la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. medesima, in adesione al principio tempus regit actum (cfr. C.d.S., Sez. V, 6 giugno 1990, n. 480). Donde, per tal verso, la conferma dell’inammissibilità del gravame, senza che ciò comporti un vulnus di tutela per gli odierni ricorrenti, che potranno, se del caso, proporre l’azione di accertamento dell’avvenuta formazione, nella fattispecie de qua, del silenzio assenso (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265).
4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di S. Felice Circeo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012, con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

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