Cessione di fabbricati, addio alla comunicazione in Questura
La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
http://www.ipsoa.it/Diritto/cessione_di_fabbricati_addio_alla_comunicazione_in_questura_id1085707_art.aspx
Il titolo è accattivante ma ritengo opportuno evidenziare che la cessione fabbricato ex art.12 DL 59/1978 va come noto presentata in Questura solo se l'immobile è ubicato in quello stesso comune, altrimenti, ove non c'è nè Questura nè Commissariato di P.S., al Sindaco quale autorità locale di p.s.
Ed inoltre la nuova norma (art.2 DL 79/2012) chiarisce ulteriormente (visto che la precedente sulla cedolare secca poteva forse creare confusione) che la "novità" si applica solo a quel tipo di cessioni di fabbricato e non anche a quelle relative agli stranieri (intesi come "non comunitari") ex art.7 T.U. Immigrazione che ancora prevede la spefica dichiarazione e la diversa sanzione.
UN saluto