Vorrei avere una risposta riguardo la vendita anticipata (prima dei 5 anni) dell'autorizzazione.
La legge quadro 21/1992 dice che devono passare 5 anni, ma volevo sapere la motivazione.
Anche perchè dal punto di vista del codice civile non esistono vincoli che legano dal momento che la licenza è di mia proprietà ed è tutta pagata.
Non esiste veramente alternativa (oltre ovviamente alla questione salute o 60 anni di età ) di rivendere anticipatamente la licenza ?
Se qualche esperto legale mi potesse rispondere gliene sarò grato.
Grazie
La norma in questione, che riporto in calce, ha il chiaro scopo di evitare che un soggetto diventi mero COMMERCIANTE DI LICENZE; cioè partecipi ai bandi o acquisti le licenze al solo scopo di cederle a terzi e lucrare su tale attività.
Imponendo:
a) dei vincoli alla cessione
b) dei vincoli al riacquisto (5 anni)
si evita tale possibilità.
VI SONO FORTI DUBBI sul fatto che questa norma sia compatibile con la Costituzione e la normativa Comunitaria ma ad oggi è vigente e difficilmente aggirabile.
Una soluzione è:
1) chiedere autorizzazione alla cessione/voltura
2) ottenere diniego
3) impugnare al TAR il provvedimento chiedendo la disapplicazione della norma o sollevando la questione di costituzionalità
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L. 21/1992
Art. 9. Trasferibilità delle licenze. - 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.