L'autorizzazione per un campeggio temporaneo ai sensi dell'art. 38 della L.R. 42/2000 può essere rilasciata anche se il Comune non è provvisto di apposito regolamento?
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L'autorizzazione per un campeggio temporaneo ai sensi dell'art. 38 della L.R. 42/2000 può essere rilasciata anche se il Comune non è provvisto di apposito regolamento?
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NON SERVE UN REGOLAMENTO ma la preventiva determinazione dei criteri che potrà avvenire:
- con delibera di consiglio
- con delibera di giunta (non essendo prescritta la fonte regolamentare)
- con determina dirigenziale se si ritiene che vi siano solo aspetti di natura tecnica.
Ti allego una bozza di regolamento da sfruttare con copia-incolla
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L.R. 23-3-2000 n. 42
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.
Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.
Art. 38
Autorizzazione per campeggi temporanei.
1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
2-bis. I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi (44).
(44) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.
Grazie!
Comunque, in assenza di detto provvedimento per la determinazione dei criteri, l'autorizzazione non può essere rilasciata?
Grazie!
Comunque, in assenza di detto provvedimento per la determinazione dei criteri, l'autorizzazione non può essere rilasciata?
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NO, senza la preventiva determinazione dei criteri l'atto autorizzativo sarebbe a mio avviso illegittimo.
Rilasciabile ma illegittimo e quindi potenzialmente impugnabile.