In questo comune, nel lontano ottobre 2000 (!) un soggetto presentò al ns. ufficio commercio un mod. COM1 per apertura di esercizio di vicinato di vendita materiali da costruzione e per l'edilizia in genere. L'ufficio commercio trasmise al competente ufficio tecnico copia del COM1 per la verifica dei presupposti e dei requisiti dei locali, senza ottenere riscontro. Al titolare fu notificata una raccomandata dall'ufficio tecnico con la quale si contestava la mancanza di agibilità e di destinazione d'uso, senza che questi ottemperasse ad adeguarsi .Nel frattempo ovviamente decorsi i 30 giorni, l'esercizio commerciale apre i battenti nell'inerzia e nel dimenticatoio degli uffici commercio e tecnico. :-\
Alcuni giorni fa, in seguito alla richiesta di alcune varianti edilizie ai locali, l'ufficio tecnico esaminando la pratica si ri-accorge che, all'epoca, i locali non rispettavano le prescrizioni urbanistiche ecc ecc. e che l'interessato non si era mai attivato per mettere a norma i locali.
La domanda è scontata: dopo tutto questo tempo, è sufficiente concludere la vicenda con la definizione della pratica edilizia (sanatoria, oneri urbanizzazione, parcheggi ecc ecc secondo gli standards urbanistici attuali) o c'è qualche atto supplementare di competenza dell'ufficio commercio ? :-\
In questo comune, nel lontano ottobre 2000 (!) un soggetto presentò al ns. ufficio commercio un mod. COM1 per apertura di esercizio di vicinato di vendita materiali da costruzione e per l'edilizia in genere. L'ufficio commercio trasmise al competente ufficio tecnico copia del COM1 per la verifica dei presupposti e dei requisiti dei locali, senza ottenere riscontro. Al titolare fu notificata una raccomandata dall'ufficio tecnico con la quale si contestava la mancanza di agibilità e di destinazione d'uso, senza che questi ottemperasse ad adeguarsi .Nel frattempo ovviamente decorsi i 30 giorni, l'esercizio commerciale apre i battenti nell'inerzia e nel dimenticatoio degli uffici commercio e tecnico. :-\
Alcuni giorni fa, in seguito alla richiesta di alcune varianti edilizie ai locali, l'ufficio tecnico esaminando la pratica si ri-accorge che, all'epoca, i locali non rispettavano le prescrizioni urbanistiche ecc ecc. e che l'interessato non si era mai attivato per mettere a norma i locali.
La domanda è scontata: dopo tutto questo tempo, è sufficiente concludere la vicenda con la definizione della pratica edilizia (sanatoria, oneri urbanizzazione, parcheggi ecc ecc secondo gli standards urbanistici attuali) o c'è qualche atto supplementare di competenza dell'ufficio commercio ? :-\
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Ovviamente dopo 12 anni si è ingenerato un affidamento in capo all'interessato al quale non potrà essere opposta l'irregolarità in merito alla destinazione d'uso ed alla agibilità.
L'ufficio tecnico dovrebbe comunque procedere alla SANZIONE PECUNIARIA per l'uso di immobile privo di agibilità e di destinazione conforme ma TIZIO potrà continuare a vendere fino al prossimo subentro o nuova attività.