Buongiorno a tutti! Vi chiedo un parere generico: secondo voi l'art. 12 comma 4-bis della Legge 35/2012 non fa altro che ribadire un concetto già indicato nell'art. 7 delle Legge 1/90 ossia la possibilità di vendere prodotti contigui all'attività di estetista o sancisce la possibilità per l'estetista di vendere anche altri prodotti (con presentazione di una nuova scia) e di fatto di diventare anche un commerciante? Il dubbio mi è sorto a seguito della lettura di un articolo di approfondimento.
Grazie e buona giornata.
Mica tanto generico direi ;)
Innanzitutto il testo dell'art. 12 comma bis
[i]A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche [b]in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale[/b], a prescindere dal criterio della prevalenza.[/i]
La risposta non è facile, poichè il legislatore non ha scritto in modo chiaro cosa intendeva con "altra attività commerciale" e soprattutto non ha modificato la norma specifica, ovvero la l. 1/90 che prevede la vendita alla clientela (del centro estetico) di prodotti [u]cosmetici[/u] strettamente connessi all'attività stessa e "al solo fine della continuità dei trattamenti in corso".
Di certo [u]no[/u] se si tratta di attività artigianale ove si deve ricordare che la vendita deve essere complementare e non prevalente altrimenti si perde il requisito di ditta artigiana. Ma questo non è legato al d.l 5/2012.
Per le ditte commerciali ho qualche perplessità, attendiamo un commento più autorevole...
Buongiorno a tutti! Vi chiedo un parere generico: secondo voi l'art. 12 comma 4-bis della Legge 35/2012 non fa altro che ribadire un concetto già indicato nell'art. 7 delle Legge 1/90 ossia la possibilità di vendere prodotti contigui all'attività di estetista o sancisce la possibilità per l'estetista di vendere anche altri prodotti (con presentazione di una nuova scia) e di fatto di diventare anche un commerciante? Il dubbio mi è sorto a seguito della lettura di un articolo di approfondimento.
Grazie e buona giornata.
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La disposizione
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.
La norma fa riferimento a questa disposizione:
D.L. 31-1-2007 n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
Art. 10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.
.... 2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività (48), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari
A MIO AVVISO LA NORMA, CHE NON HA CARATTERE INNOVATIVO IN QUANTO CIO' CHE DICE SI RICAVAVA GIA' DALLA PRECEDENTE NORMATIVA, SI LIMITA A DIRE:
1) acconciatore ed estetista fanno la SCIA
2) la SCIA vale sia per le attività autonome (dove si svolge solo una delle citate attività) sia alle attività congiunte con altra attività commerciale prevalente o secondaria.
Quindi: un esercizio di erboristeria può aprire una attività di estetica con scia.
un estetista può aprire un negozio con scia
E' indifferente quale delle due attività sia prevalente ai fini dell'applicazione della scia.
Se l'attività prevalente è commerciale si potrebbe perdere la qualifica di impresa artigiana, ma ciò non rientra nella disciplina dettata dal legislatore.
Resta fermo che un acconciatore o estetista può continuare a vendere i prodotti accessori al servizio reso SENZA SCIA COMMERCIALE. Se vuole vendere altri prodotti può fare la scia di vicinato.