MSV e GSV - ABROGATA la programmazione commerciale - TAR 21/5/2012
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione II, 21 maggio 2012 n. 1286
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 26/02/2010 la società “MB Immobiliare s.r.l.” di Misterbianco - Catania chiedeva l’ottenimento dell’Autorizzazione Amministrativa per l’esercizio di commercio al dettaglio di una grande struttura di vendita, a carattere permanente ai sensi della l.r. 28/99, sita nel Comune di Melilli.
La ditta istante era già titolare di analoga autorizzazione commerciale in esercizio presso altra grande struttura commerciale sita nel Comune di Siracusa, l’istanza di cui sopra, era stata presentata dalla ditta in quanto intendeva trasferire l’attività commerciale, già in esercizio, in una nuova struttura sita nel Comune di Melilli a pochi chilometri da quella attuale.
A tal fine, la società ricorrente otteneva dal Comune di Melilli la concessione edilizia n. 89 del 30.09.03 e la successiva concessione in variante n. 295 del 16.12.10, volta alla realizzazione di un capannone per esposizione e vendita.
L’interessata iniziava i corrispondenti lavori di costruzione.
Su convocazione protocollo n. 13362 del 10 giugno 2011, a firma del responsabile del procedimento, si teneva, in data 17 giugno 2011, la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 9, comma 5, della l.r. n. 28 del 22 dicembre 1999. La conferenza dei servizi, così convocata, non si concludeva e si decideva per un aggiornamento della stessa volto all’esperimento di un supplemento istruttorio.
A seguito di nuova convocazione del 28 giugno 2011, in data 13 luglio 2011 si celebrava la prosecuzione dei lavori già avviati nella convocazione del 17 giugno, addivenendo alla loro ultimazione.
La conferenza dei servizi ha deliberato in modo non favorevole all’accoglimento dell'istanza proposta dall'odierna ricorrente, in quanto sono stati formulati voti negativi dai rappresentanti di Regione, Provincia e Camera di Commercio, mentre favorevole è stato il solo voto del rappresentante del Comune di Melilli.
Il rappresentante della Provincia di Siracusa ha motivato il proprio voto negativo sul presupposto secondo cui l’Ente rappresentato sarebbe, in generale, contrario «all’apertura dei grandi centri commerciali, perché è vicina alle problematiche degli esercizi di vicinato, costretti a chiudere per l’exploit di queste grosse realtà».
Analoga motivazione è stata addotta dal rappresentante della Camera di Commercio, il quale ha affermato come «nelle logiche di analisi dello studio d’impatto, è palese che occorre prioritariamente verificare il bacino d’attrazione», concludendo che mancassero elementi oggettivi ed elementari per potere esprimere giudizio.
Il rappresentante della Regione ha affermato che «“tenuto conto che mancano ancora degli studi, degli approfondimenti sullo studio di impatto ambientale, del bacino d’attrazione, la Regione esprime parere negativo”».
L’intervento del rappresentante del Comune di Melilli ha rilevato l'assenza di ragioni ostative relative all’impatto sul traffico che la struttura avrebbe avuto, richiamando all’uopo la relazione dei Vigili Urbani ed esprimendo il suo voto positivo affermando che le problematiche legate al contingentamento sono da considerarsi superate per effetto della sopraggiunta normativa nazionale e comunitaria direttamente applicabile in Sicilia.
All’esito della richiamata conferenza dei servizi è seguita la nota prot. n. 17338 dell’8 agosto 2011, con la quale il comune di Melilli ha comunicato alla ditta che «la conferenza dei servizi, svoltasi in questo Comune il 13.07.2011, ha deliberato di non accogliere la istanza per la realizzazione di un centro commerciale in C.da Spalla e che l’esito negativo è stato determinato dal voto sfavorevole della Regione, della Provincia e della camera di Commercio di Siracusa, e di quello favorevole del Comune di Melilli.
Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 26/10/2011 la società Mb Immobiliare s.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione adottato dal Comune di Melilli in esito alla conferenza di servizi di cui in causa.
Sostanzialmente la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia di rilascio delle autorizzazioni commerciali alle medie e grandi strutture di vendita con particolare riguardo al decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, recante “Attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE”, in relazione al quale il Ministero dello Sviluppo Economico, con Prot. n. 0045166 del 06.05.2010, ha emanato la Circolare esplicativa “Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.
Per avversare il ricorso si sono costituiti la Regione siciliana, la Camera di Commercio la Provincia Regionale di Siracusa, nonché il Comune di Melilli.
La Camera di Commercio che ha eccepito l’ inapplicabilità della disciplina nazionale e comunitaria (decreto Bersani e direttiva Bolkestein) ai casi disciplinati specificatamente della legislazione siciliana,l.r. n. 28/99, con particolare riguardo all’art. 9 di detta legge che assoggetta la possibilità do ottenere l’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita, da parte del Comune competente per territorio, al rispetto della programmazione urbanistico commerciale di cui all’art. 5 della stessa legge ed alla razionalizzazione della distribuzione commerciale al fine di evitare una irrazionale concentrazione di grandi centri commerciali sul territorio, con conseguente impatto ambientale negativo e una offerta irrazionale rispetto alla consistenza del bacino di utenza potenziale.
Controdeduzioni analoghe sono state formulata dalla Provincia Regionale di Siracusa che, in particolare , ha rilevato come la conferenza di servizi avrebbe legittimamente espresso il proprio parere negativo all’apertura della struttura commerciale in considerazioni dell’esistenza di rilevanti interessi pubblici meritevoli di tutela quali quelli di carattere urbanistico, ambientale, igienico sanitario, viabilistico, tutti tutelati dalla normativa della Regione Siciliana che in materia sarebbe dotata di competenza esclusiva.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rilevato che legittimamente il rappresentante della Regione Siciliana ha espresso parere negativo relativamente al rilascio dell’autorizzazione di cui in causa alla luce della relazione del rappresentante della Camera di Commercio che ha evidenziato la mancanza del bacino di attrazione del centro in relazione alle possibilità dell’area di utenza servita dal centro stesso.
Il Comune di Melilli ha chiesto l’accoglimento del ricorso rilevando che il proprio rappresentante in sede di Conferenza di servizio ha espresso parere positivo all’apertura del centro di cui in causa tenuto conte del fatto che i pareri contrari resi in sede di conferenza trovavano erano motivati sulla ritenuta vigenza di norme regionali sostanzialmente abrogate dalla sopravvenuta normativa Comunitaria e nazionale. Inoltre, le risultanze dell’istruttoria svolta dagli organi competenti del Comune avrebbero comprovata l’assenza di ragioni ostative alla concessione attinenti all’impatto ambientale ed al traffico veicolare.
Il Collegio con ordinanza n. 1465/2011 ha ordinato al Comune di Melilli di fornire documentati chiarimenti in ordine :1) alla compatibilità dell’insediamento con lo strumento urbanistico; 2) l’impatto sulla viabilità della zona in cui è ubicato il realizzando centro commerciale.
Il Comune di Melilli ha ottemperato alla ordinanza con nota depositata in data 21/12/2011.
Alla pubblica udienza del 4/4/2011 il ricorso è passato in decisione.
Alla luce della risultanze istruttorie il ricorso si appalesa meritevole di positiva valutazione.
Invero, dalla relazione del Comando dei Vigili Urbani del Comune di Melilli, del 14/12/2011, risulta che l’insediamento della struttura commerciale di cui in causa non comporta nocumento alla viabilità e appare conforme allo studio di impatto. Il Settore VI- servizio Territorio del Comune intimato ha asseverato la conformità del centro allo strumento urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale dell’1/10/2010.
Pertanto non esiste nella fattispecie di cui in causa la paventata negativa incidenza sul territorio che ha costituito una delle motivazioni poste a supporto dei pareri negativi resi da taluni componenti della conferenza dei servizi, dal momento che l’insediamento del centro è conforme allo strumento urbanistico adottato dal comune e l’impatto sulla viabilità è stato affrontato con tecniche progettuali ritenute efficaci dal Comune.
Per quanto attiene alle ulteriori motivazioni (afferenti la necessità di rispettare i limiti posti in materia dalla legislazione regionale con particolare riguardo alla L. R. n., dalla l.r. 28/99,) poste a supporto del parere negativo reso dalla conferenza di servizi che ha comportato l’impugnato diniego di autorizzazione esse, e le relative controdeduzioni formulate in sede giurisdizionale dagli enti resistenti, non resistono alle censure formulate alla ricorrente.
In particolare non appare afferente a superare le censure formulate dalla ricorrente la motivazione posta a supporto del parere espresso dalla C.C.I.I.AA, e ribadito nella controdeduzioni al ricorso, secondo cui la normativa regionale di settore avrebbe il precipuo scopo di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale al fine di razionalizzare la rete di distribuzione commerciale e di evitare una dislocazione sul territorio di grandi centri di distribuzione commerciale sprovvisti dei requisiti minimi previsti dalla stessa legge con riferimento all’impatto ambientale in relazione al bacino di attrazione, alla spesa attratta ed al conto economico.
Conclusioni condivise anche dagli altri componenti che hanno espresso parere negativo in sede di conferenza di servizi.
Infatti, nella fattispecie si deve, ormai, tener conto del nuovo quadro normativo delineatosi con l’introduzione nell’ordinamento del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, recante “Attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE”, in relazione al quale il Ministero dello Sviluppo Economico, con Prot. n. 0045166 del 06.05.2010, ha emanato la Circolare esplicativa “Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.
Detta normativa comporta una sostanziale abrogazione delle norme regionali in materia di autorizzazioni commerciali difformi e contrastanti con i principi che informano la normativa comunitaria e nazionale in materia di libera concorrenza .
Dirimente in materia è la regola di diritto, dettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 430/07, che ha precisato come «le norme dell’art. 3, comma 1 della legge Bersani involgono, direttamente, la materia della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, dunque, sono espressione della competenza statale esclusiva garantita dall’art. 117, comma 2 della Costituzione e come tali direttamente applicabili nel territorio della Regione siciliana », Alla luce della decisione della Corte va disapplicata la normativa regionale in quanto incompatibile con norme e principi di diritto comunitario dotate di efficacia diretta nell’ordinamento interno.
A detta regola di diritto si è allineata la giurisprudenza del Giudice Amministrativo dalla quale , attesa la persuasività della stessa , Collegio non ritiene doversi discostare ed alle cui motivazioni, sinteticamente ma esaurientemente espresse nella sentenza 3023/10 del TAR Palermo il Collegio rinvia ali sensi dell’art. 74 del cpa..
Per la considerazioni che precedono il ricorso va accolto e par l’effetto vanno annullati i provvedimenti indicati in epigrafe.
Le spese sguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni intimate e resistenti ad eccezione del Comune di Melilli avuto riguardo alla posizione da esso assunta in sede di conferenza di servizi ed al contenuto della memoria difensiva depositata in giudizio , con la quale oltre che corroborare le difese della ricorrente esso ha motivato sulle ragioni che lo hanno indotto ad assumere una posizione opposta al tenore finale del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati , meglio indicati in epigrafe.
Condanna in solido le Amministrazioni intimate - con eccezione del Comune di Melilli, nei cui confronti compensa le spese - al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio e degli onorari nella misura di Euro 2.000.00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere