Data: 2012-06-21 04:53:14

D.L. 20/6/2012 n. 79 - nuove norme su COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATI

D.L. 20/6/2012 n. 79 - nuove norme su COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105) (GU n. 142 del 20-6-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012


Art. 2 Comunicazione della cessione di fabbricati

  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio
1978, n. 191.
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il
Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  191  del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di
porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di  cui
all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3
sono  definite  le  modalita'  di  trasmissione  della  predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico
approvato con il medesimo decreto.
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo  articolo  3,  comma  6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79
Misure  urgenti  per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini,  per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)

(GU n. 142 del 20-6-2012 )

         

            Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

   

       



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita'
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altri  uffici
dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in  materia  di  Fondo
nazionale per il  Servizio  civile,  al  fine  di  introdurre  misure
indispensabili, da un  lato,  a  garantire  livelli  incrementali  di
sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza  operativa
delle  articolazioni  del  soccorso  tecnico  urgente  e  di  quelle
impegnate  nel  settore  dell'immigrazione,  nonche'  la  continuita'
dell'attivita' del Servizio civile nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e  per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;

                                Emana


                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1


                  Disposizioni in materia di armi

  1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e  contrasto  alla
criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita'  di
prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
    a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini  di  quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale  di
prova verifica, altresi',  la  qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo, ai  sensi  della  vigente
normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita' resa dall'interessato,  contenente  anche  la  categoria  di
appartenenza dell'arma, di cui  alla  normativa  comunitaria.  Quando
sussistano  dubbi  sull'appartenenza  delle  armi  presentate  alla
categoria delle armi  comuni  da  sparo  o  sulla  loro  destinazione
all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere un parere
non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il  controllo
delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco  Nazionale  pubblica,  in
forma telematica, la scheda tecnica che contiene  le  caratteristiche
dell'esemplare  d'arma  riconosciuto  ed  il  relativo    codice
identificativo.».
    b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85,  e'  sostituito
dal seguente:
    «Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli  effetti  della  presente  legge,
sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma  da
fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
    2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta,
a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di  arma
per uso sportivo dal Banco nazionale di prova,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sentite le  federazioni  sportive  interessate  affiliate  al
CONI, alle armi sportive, sia lunghe che  corte,  che,  per  le  loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano  esclusivamente
allo specifico impiego nelle attivita' sportive.».
  2. Le  armi  prodotte,  assemblate  o  introdotte  nello  Stato  ed
autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ai sensi
della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come
armi  comuni  da  sparo.  Conseguentemente,  le  medesime  autorita'
trasmettono  al  Banco  nazionale  di  prova  i  dati  identificativi
dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di  cui  all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

       
     
         

            Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza


         

       
                              Art. 2


            Comunicazione della cessione di fabbricati

  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio
1978, n. 191.
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il
Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  191  del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di
porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di  cui
all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3
sono  definite  le  modalita'  di  trasmissione  della  predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico
approvato con il medesimo decreto.
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo  articolo  3,  comma  6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

       
     
         

            Capo II

Disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno


         

       
                              Art. 3


Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra
    e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Alla copertura dei posti di capo  squadra  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008  al  2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  verificata  la
disponibilita' e la decorrenza economica al  giorno  successivo  alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Alla copertura dei posti di capo  reparto  nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006  al  2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  verificata  la
disponibilita' e la decorrenza economica al  giorno  successivo  alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3.  A  seguito  dell'avvio  delle  procedure  concorsuali  per
l'attribuzione  della  qualifica  di  capo  reparto,  un  numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e'  conferito
per risulta, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  9,  della  legge  5
dicembre 1988, n.  521,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di decorrenza  giuridica  del  concorso
per capo reparto.  La  decorrenza  economica  e'  fissata  al  giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
  4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica  di  capo
squadra derivanti per  risulta  dall'espletamento  del  concorso  per
l'attribuzione  della  qualifica  di  capo  reparto  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
  5. I requisiti di ammissione e i titoli per  la  valutazione  nelle
procedure concorsuali di cui  al  presente  articolo  debbono  essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello  di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149,  comma  6,  e  150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  6. Limitatamente alle procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti  dagli  articoli
12, comma 1, lettera a), e 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane.
  7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo  4  della  legge  12
novembre 2011, n. 183.

       
     
         

            Capo II

Disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno


         

       
                              Art. 4


    Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10
e' sostituito dal seguente: «10. La spesa  per  la  retribuzione  del
personale volontario del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
ridotta in misura  pari  a  euro  30.010.352  a  decorrere  dall'anno
2012.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro  27.438.036,  per
l'anno  2012,  si  provvede  mediante  utilizzo  del  fondo  di  cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

       
     
         

            Capo II

Disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno


         

       
                              Art. 5


Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio  civile  e
                di sportelli unici per l'immigrazione

  1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura  di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario ed accertate, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,
al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
  2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine  dell'anno
2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le  procedure
di  cui  al  comma  1,  e  determinate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad  apposito  programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativo  al  Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile  di  cui
all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n.  230.  Per  assicurare
l'operativita'  degli  sportelli  unici  per  l'immigrazione  delle
Prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  e  degli  Uffici
immigrazione  delle  Questure,  il  termine  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
a tale fine, con le medesime procedure di cui al  primo  periodo  del
presente comma, una quota ulteriore di  euro  10.073.944  per  l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

       
     
         

            Capo II

Disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno


         

       
                              Art. 6


                    Fondazione Gerolamo Gaslini

  1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e' trasformato  in  fondazione  con  personalita'
giuridica di diritto  privato  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361.  A
decorrere  dalla  data  di  iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  2000,  cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n.  897,  con  particolare
riferimento a  quelle  che  attribuiscono  al  Ministro  dell'interno
l'esercizio  di  funzioni  di  alta  vigilanza  nei  confronti  della
predetta fondazione.

       
     
         

            Capo II

Disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno


         

       
                              Art. 7


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2012

                            NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Cancellieri, Ministro dell'interno

                                Riccardi,    Ministro    per    la
                                cooperazione    internazionale    e
                                l'integrazione

                                Gnudi,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

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