Successivamente alla nomina della commissione di gara, la S.A. viene a conoscenza, tramite il certificato dei carichi pendenti, che il Presidente della Commissione stessa ? stato rinviato a giudizio per il reato di turbativa d'asta. In sede di accettazione dell'incarico lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione ostativa ad essere nominato commissario di gara. L'art. 35 bis TUPI parla di condanna anche non definitiva per i reati di cui al TITOLO II CAPO I c.p. tra i quali non vi rientra la turbativa d'asta.
E' tuttavia possibile procedere con la revoca in autotutela della nomina del commissario rinviato a giudizio? E se si, quali sono i riferimenti normativi per poter motivare e giustificare detta revoca? Grazie
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