Si chiede, con urgenza, di chiarire il seguente dubbio.
A seguito verbale della Polizia Municipale emesso nei confronti di titolare di attivita' di "vendita di motoveicoli e relativi pezzi di ricambio con annessa officina meccanica", in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, ossia ne' SCIA per esercizio di vicinato ne' SCIA per autoriparazione, e irrogazione sanzione pecuniaria, il SUAP deve sicuramente adottare ordinanza di chiusura dell'esercizio vicinato ai sensi dell'art. 145, c. 2, L.R.Campania n. 7/2020.
Il dubbio sorge circa l'obbligo da parte del Dirigente SUAP di disporre anche la chiusura dell'attivita' di autoriparazione, per la quale le uniche sanzioni previste per legge sono quelle contenute nell'art. 10 della Legge 122/92, ossia sanzione pecuniaria e confisca, nulla prevedendo in merito alla chiusura e cessazione dell'attivita'.
Grazie
a parere mio, sulla specifica attivit? dell'autoriparatore, l'autorit? competente all'irrogazione della sanzione ? la CCIAA. E' quella l'amministrazione attiva competente. Io mi relazionerei con quella al fine di verificare le relative resposnabilt?. Sul commercio puoi procedere
riferimento id:59034L'esercizio di un'attivita' di autoriparazione abusiva comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, anche [u]il sequestro[/u] delle attrezzature e delle strumentazioni ai fini della loro confisca.
Se l'organo di polizia ha proceduto al sequestro di attrezzature e strumentazioni (e deve averlo fatto), direi che sarebbe inutile ogni ulteriore disposizione di chiusura dell'attivita' da parte del dirigente SUAP.
Concordo con la possibilita' del sequestro ex art. 19 della legge 689/81. E' caratterizzato dalla natuta cautelare. L'organo di polizia assumera' le iniziative atte a garantire la chiusura effettiva fino all'apposizione dei sigilli. Su questo vedi l'art. 349 CP.
Senti comunque, la CCIAA