Data: 2021-04-15 12:38:53

Vendita Auto nuove usate conto proprio - posizione del SUAP

Comune della Regione Lazio

Riceviamo attraverso il portale impresainungiorno due pratiche, una di commercio al dettaglio di vicinato ed una di Comunicazione per apertura di attivit? di vendita cose usate per conto proprio (art. 126 TULPS).

Nella pratica di commercio al dettaglio di Vicinato si segnala la vendita di Auto Nuove mentre in quella di commercio cose usate conto proprio la vendita di veicoli usati.

Dai dati catastali indicati in entrambe le SCIA localizziamo un locale che sembrerebbe essere utilizzato da altra attivit?, stiamo verificando.

Sembrerebbe da informazioni assunte, in corso di verifica che la stessa societ? X abbia una esposizione di automobili in un terreno sito sempre nel nostro comune con all'interno un fabbricato.

1) La SCIA per vendita cose usate/preziosi conto proprio alla luce di recenti normative poteva non essere presentata? Mi risulta che sia necessario solo la tenuta del registro di carico/scarico da vidimare

2) Il terreno usato quale esposizione (stiamo accertando data la presenza del fabbricato se sia effettivamente solo espositivo e inaccessibile al pubblico) deve essere segnalato al SUAP quale agenzia di affari con dest.uso commerciale?

3) per la vendita di auto nuove /usate conto proprio ? sufficiente solo la SCIA di commercio al dettaglio?

Mi scuso per le domande....sono nuovo nel settore causa rotazione di tutto il personale

riferimento id:59032

Data: 2021-04-15 18:46:01

Re:Vendita Auto nuove usate conto proprio - posizione del SUAP

[i][b]1) La SCIA per vendita cose usate/preziosi conto proprio alla luce di recenti normative poteva non essere presentata? Mi risulta che sia necessario solo la tenuta del registro di carico/scarico da vidimare[/b][/i]

Prima del 2016 era applicabile l? art. 126 TULPS (poi abrogato), ai sensi del quale occorreva una procedura abilitativa specifica e ulteriore per il commercio di beni usati non di modico valore. Oggi il commercio di beni usati o nuovi e? esercitabile con la sola procedura abilitativa ai sensi della normativa regionale sul commercio (vedi d.lgs. n. 114/98). La c.d. licenza preziosi qua non e? pertinente, si applica per i commercianti e fabbricanti di oggetti preziosi, come definiti dalla legge, ai sensi dell?art. 127 TULPS (autorita? competente la Questura).
Benche? io sia del parere contrario, la prassi piu ? autorevole, ritiene che, nonostante l? abrogazione dell ?art. 126 citato, debba essere applicato l? obbligo della tenuta del registro per la vendita dei beni usati e la relativa vidimazione. Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,48949.0.html
La vidimazione puo? sicuramente essere un? auto-vidimazione, ormai sdoganata anche con la modulistica unificata. L' auto-vidimaizone e' una sorta di dichiarazione da presentare al SUAP.

[i][b]2) Il terreno usato quale esposizione (stiamo accertando data la presenza del fabbricato se sia effettivamente solo espositivo e inaccessibile al pubblico) deve essere segnalato al SUAP quale agenzia di affari con dest.uso commerciale?[/b][/i]

E? ancora vigente l'art. 208 del regolamento di attuazione del TULPS per il quale vige l'obbligo della comunicazione ex art. 115 TULPS per la pubblicizzazione dei propri prodotti, quindi proprio quando non si fa intermediazione per terzi (sic!)

R.D. 06/05/1940, n. 635 - Art. 208
[i]Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicita?  o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.[/i]

[i][b]3) per la vendita di auto nuove /usate conto proprio ? sufficiente solo la SCIA di commercio al dettaglio?[/b][/i]

Certo, per il commercio al [u]dettaglio[/u] del settore non alimentare

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