Buongiorno,
il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez.I, con la sentenza n.381 del 12/04/2021 nel respingere il ricorso, ribadisce il "concetto di continuit? imprenditoriale" nel caso di affitto di ramo d'azienda, secondo il principio [size=8pt][i]"ubi commoda, ibi incommoda"[/i][/size]..
L'azienda xxxxx che ha affittato il ramo d'azienda dell'azienda yyyy, in sede di gara ha utilizzato i requisiti di qualificazione dell'azienda yyyy, quest'ultima in data [color=red][b]anteriore[/b][/color] alla gara presentava delle gravi irregolarit? contributive e fiscali, pertanto si desume che alla data di presentazione dell'offerta le gravi irregolarit? cui sopra erano ancora presenti.
I motivi dell'esclusione dell'azienda xxxxx trovano fondamento sul fatto che l'azienda yyyy non riveste la posizione di soggetto terzo in quanto l'affitto di ramo d'azienda rappresenta una chiara "continuit? imprenditoriale" determinando la trasmissione dei requisiti della seconda azienda alla prima(partecipante alla gara) comprese le conseguenze negative..
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/affitto-ramo-di-azienda/
Vincenzo