Buongiorno,
il TAR Puglia, Lecce, Sez.II, con la sentenza n.530 del 13/04/2021 nell'accogliere il ricorso ed annullare l'esclusione dell'OE che in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta non era in possesso della ?iscrizione ed accreditamento" negli elenchi della piattaforma telematica MEPA(previsto dal bando di gara), ha precisato che l'iscrizione al Mepa, [color=red][b]non surroga, ne integra[/b][/color], il sistema di qualificazione professionale delle imprese ma fornisce agli OE la possibilit? di interagire con le SA, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilit?...
[color=blue][b][size=8pt][i]"Risulta, quindi, illegittimo ed ultroneo porre a carico del concorrente un adempimento privo di copertura normativa, ed anzi antinomico rispetto al disposto del citato art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui ? per dimostrare la sussistenza dei requisiti di idoneit? professionale afferenti all?oggetto dell?appalto ? i concorrenti in gara ?devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura??, disposizione, questa, da cui emerge in modo certo il carattere imperativo dello specifico adempimento ai partecipanti alla gara.
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https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/iscrizione-al-mepa-quale-requisito-di-idoneita-professionale-clausola-nulla/
Vincenzo