un concessionario auto nuove intende vendere anche auto usate sia in conto proprio (trasferendone la propriet?) e sia in conto terzi.
Quali sono gli adempimenti? deve tenere il registro di carico e scarico? se si...come si effettua l'autovidimazione? va comunicato all'ufficio comunale?
Prima del 2016 era applicabile l?art. 126 TULPS, ai sensi del quale occorre una procedura abilitativa specifica e ulteriore per il commercio di beni usati. Oggi il commercio di beni usati o nuovi e? esercitabile con la sola procedura abilitativa ai sensi della normativa regionale sul commercio (vedi d.lgs. n. 114/98).
Bench? io sia del parere contrario, la prassi piu? autorevole, ritiene che, nonostante l?abrogazione dell?art. 126 citato, debba essere applicato l?obbligo della tenuta del registro per la vendita dei beni usati e la relativa vidimazione. Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,48949.0.html
La vidimazione puo? sicuramente essere un? auto-vidimazione, ormai sdoganata anche con la modulistica unificata. L?auto-vidimaizone e? una sorta di dichiarazione da presentare al SUAP.
Se il soggetto esercita l?agenzia di affari non acquistando la propriet? dei mezzi ma si limita al compenso per l?intermediazione per la vendita conclusa da altri, allora si applica anche l?art. 115 TULPS (comunicazione al comune) e relativa tenuta di un secondo registro, anche questo auto-vidimato. L?agenzia di affari presenta altri obblighi, vedi art. 120 TULPS; artt. 205, 219, 220 del regolamento del TULPS.