Buongiorno, con la sentenza in oggetto, il TAR Puglia, oltre a ripercorrere e precisare la questione dei termini per l'impugnabilit? degli atti di gara e le relative modifiche a causa del Covid-19, nell'accogliere il ricorso sancisce un principio che prevede "l'obbligo" puntuale per le S.A. di attenersi ai prezzari Regionali annualmente aggiornati, al fine di stabilire per i contratti relativi a lavori [color=red][b]il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni[/b][/color].
[u][i]
"Dall?altro, l?istituto dei prezzari regionali ha funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. L?impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), ? in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l?accesso al mercato in condizioni di parit?"[/i][/u]
[u]"?, quindi, di tutta evidenza che la previsione di prezzari regionali operi nell?interesse precipuo degli operatori economici del settore operanti sul mercato, non tanto uti singuli, quanto come categoria unitaria."[/u]
[b][color=red][u][i]"Ebbene, ritiene il Collegio che la previsione in seno alla lex specialis di gara di una base d?asta non rispettosa dei valori stabiliti nel prezzario regionale ex art. art. 23, comma 16, 3? periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia circostanza che, nella prospettiva ex ante che deve caratterizzare la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell?azione, impedisce la formulazione di un?offerta seria da parte degli operatori economici interessati."[/i][/u]
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[u][i]4. Nel merito il ricorso ? fondato e va accolto nei sensi appresso precisati.
Con l?unico articolato motivo di gravame si deduce la violazione degli artt. 23, comma 16, 30, comma 1, e 95, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 avendo l?Amministrazione Comunale resistente assunto a riferimento ? per il calcolo della base d?asta ? prezzi significativamente inferiori alle quotazioni previste, per i corrispondenti articoli di lavorazioni e forniture, nel vigente Prezziario della Regione Puglia. In particolare, il Comune di Neviano sarebbe giunto a sottostimare in maniera arbitraria l?intervento di ? 285.966,40 (pari al 48% del valore calcolato sulla base del prezziario 2019). Ci? avrebbe ex se reso impossibile per qualsivoglia operatore economico formulare un?offerta seria e economicamente sostenibile.[/i][/u]
[u][b]4.2 Orbene, il chiaro tenore dell?art. 23, comma 16, 3? periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il quale ?Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ? determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente?, spinge a ritenere che le Stazioni Appaltanti siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali. La previsione in parola non si esprime, infatti, in termini di mera possibilit? (come accade aliunde ove si dice che la P.A. ?pu??) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.[/b][/u]
[b][color=blue][u][i]Del resto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore ?tout court? vincolante ma costituisca la base di partenza per l?elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione (in questo senso cfr. anche la delibera A.N.A.C. n. 768 del 4 settembre 2019). Ci? ? vieppi? necessario ove tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una determinazione del prezzo a base d?asta completamente arbitraria in quanto priva del necessario apparato giustificativo.[/i][/u][/color][/b]
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202000422&nomeFile=202100497_01.html&subDir=Provvedimenti
Vincenzo