Buongiorno, premetto che siamo in Regione Lombardia, volevo informazioni su come comportarmi nella rilevazione delle assenze degli operatori commerciali su aree pubbliche del mercato cittadino. Sino ad oggi, dall'inizio dello stato d'emergenza, ho considerato le assenze sempre giustificate "covit" stante il perdurare dello stato d'emergenza devo continuare a considerare le assenze degli operatori al mercato giustificate oppure no? ci sono delle disposizioni in merito a livello nazionale o da parte di Regione Lombardia? l'ufficio commercio sostiene che anche al fine dell'applicazione della revoca del posteggio in caso di superamento del limite di assenze non giustificate previsto il mio operato non ? corretto le assenze vanno giustificate, fatta eccezione per quando la regione ? in zona rossa, in questo caso le assenze si possono considerare giustificate causa covit.
Grazie mille a tutti per la risposta.
Non sono al corrente di disposizioni specifiche. La prassi e? sempre stata quella di non considerare le assenze dovute al divieto legale (zona rossa). Tuttavia, a parere mio si applica l?art. 103, comma 2 del DL n. 18/2020. Quindi non si dichiara la decadenza della concessione/autorizzazione dato che la loro validita? e? sancita ex lege fino a 90 gg successivi al termine dell?emergenza. Magari il comune puo? sancire questo aspetto in atto a contenuto generale di indirizzo che sara? fatto proprio dal dirigente.
ecco al disposizione: [i]Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validit? per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivit?, alle segnalazioni certificate di agibilit?, nonch? alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza[/i]