Per le autorizzazioni commerciali, diversamente che per i titoli edilizi modificativi del territorio, la mera vicinitas non è idonea a fondare un titolo di legittimazione
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato come a fronte di un’autorizzazione commerciale, diversamente che per i titoli edilizi modificativi del territorio, la mera vicinitas vantata dal ricorrente non è idonea a fondare un titolo di legittimazione in assenza della dimostrazione di specifici pregiudizi arrecati alla sfera individuale dallo svolgimento dell’attività interessata dall’atto di assenso. Nel caso in esame, caratterizzato dall’esercizio di un’attività agrituristica a beneficio di un numero ridotto di utenti per alcuni giorni della settimana, il Collegio ha rilevato come non è dato apprezzare il pregiudizio patito dalla parte ricorrente nella sua qualità di proprietaria di un fabbricato di civile abitazione ubicato nella zona, non essendo le prospettazioni offerte nell’atto d’appello in merito ai pregiudizi derivanti sul piano del valore economico della proprietà e dell’integrità ambientale supportate da adeguata e concreta dimostrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.6.2012, n. 3471)
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N. 03471/2012REG.PROV.COLL.
N. 04934/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2004, proposto da:
Livraga Mancini Ridolfini Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
contro
Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bertini, con domicilio eletto presso Francesca Luisa Revelli, in Roma, alla via Sabotino, n. 2;
nei confronti di
Repetto Emanuela Rosalba, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Vaiano e Francesco De Martini, con domicilio eletto presso Paolo Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01205/2003, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN RISTORANTE AGRITURISTICO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ludovico Villani, Daniele Granara, Diego Vaiano, su delega dell'avv. Francesco De Martini;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;
Rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha dichiarato l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il provvedimento con il quale il Comune di Portofino aveva autorizzato la controinteressata Emanuela Rosalba Repetto all’ esercizio di attività agrituristica comprendente la somministrazione di pasti e bevande.
Ritenuto che la sentenza appellata merita conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:
- l’appellante non è titolare di attività economiche suscettibili di essere pregiudicate sul piano concorrenziale dall’atto di autorizzazione all’apertura di una nuova attività commerciale in guisa da consolidare una posizione qualificata e differenziata e da radicare la legittimazione attiva;
-a fonte di un’autorizzazione commerciale, diversamente che per i titoli edilizi modificativi del territorio, la mera vicinitas vantata dal ricorrente non è idonea a fondare un titolo di legittimazione in assenza della dimostrazione di specifici pregiudizi arrecati alla sfera individuale dallo svolgimento dell’attività interessata dall’atto di assenso;
-nel caso in esame, caratterizzato dall’ esercizio di un’attività agrituristica a beneficio di un numero ridotto di utenti per alcuni giorni della settimana, non è dato apprezzare il pregiudizio patito dalla parte ricorrente nella sua qualità di proprietaria di un fabbricato di civile abitazione ubicato nella zona, non essendo le prospettazioni offerte nell’atto d’appello in merito ai pregiudizi derivanti sul piano del valore economico della proprietà e dell’integrità ambientale supportate da adeguata e concreta dimostrazione;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono gusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)