Buongiorno,
una compagnia pertrolifera ha fatto la pratica di subingresso, per affitto ramo di azienda, su un autorizzazione amministrativa (Autorizzazione petrolifera), rilasciata a suo tempo ad alta ditta.
Nella pratica di subingresso ? stato richiesto la volturazione dell'autorizzazione alla ditta subentrante.
Il subingresso ? stato presentato come scia.
Una volta fatta l'istruttoria della pratica, volevo sapere se era sufficiente fare l'invio della pratica agli enti interrssati?
Se dovrei comunicare agli enti interessati ed alle ditte una lettera di presa d'atto?
Oppure dovrei fare una nuova autorizzazione intestata alla ditta subentrante?
Grazie.
Luciano.
A fronte di un affitto di ramo d?azienda occorre una procedura di voltura dei titoli abilitativi connessi a quella azienda. Tuttavia, in questo caso, si pu? applicare la procedura di comunicazione (vedi art. 47 della LR n. 40/2009 e LR 62/2018).
L?agenzia delle dogane ? uno degli Enti interessati a cui devi inviare per conoscenza. Questa non riconosce il SUAP come soggetto competente e tende a fare come vuole (detto in parole povere). L?Ag. DDMM ? competente sulla c.d. licenza fiscale ai sensi del d.lgs. n. 504/95 e sugli adempimenti fiscali successivi (registro ecc.).
Relativamente agli altri titoli abilitativi, l?Ag.DDMM ne ? estranea. L?autorizzazione ?commerciale? ex LR 62/2018 / d.lgs. n. 32/98 ? di competenza comunale, l?AUA ? di competenza della Regione, il CPI ? di competenza del comando VVF, ecc. Tutto per?, passa dal SUAP.
Sulla eventuale AUA puoi dire di presentare la particolare modulistica prevista con decreto dirigenziale regionale n. 17460/2018 ? allegato A che poi inoltrerai alla Regione (vedi qua: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2018AD00000018661 )
Sull?autorizzazione comunale ex LR 62/2018 puoi notificare al privato una sorta di presa d?atto dove specifichi che l[i]a procedura di ?comunicazione ? esaurisce l?adempimento amministrativo del subingresso ai sensi degli artt. 90 e 94 della LR 62/2018 e dell?art. 47 della LR n. 40/2009. Alla luce di questo, i titoli abilitativi originari si intendono intestati, ex lege, dalla data di validit? della comunicazione, al cessionario d?azienda (nuovo proprietario oppure mero conduttore), fatta salva la verifica dei requisiti soggetti di quest?ultimo. La procedura di subingresso non muta la situazione giuridica in atto afferente all?azienda risolvendosi nella mera sostituzione del soggetto titolare.[/i]
Inoltra tutto anche ai VVF, ad altri enti eventualmente coinvolti (provincia per accessi stradali, ecc.) e inoltra alla regione ai sensi dell?art. 94 citato.
Il nuovo conduttore deve avere i requisiti morali previsti dalla LR 62/2018. Fai le solite verifiche.