Mi scuso con il Forum se farò una domanda che fa parte proprio dell'ABC.
Noi gestiamo le SCIA per le attività sul portale telematico dedicato "Impresainungiorno".
Fino ad ora sono pervenute le SCIA e sono state prese in carico (in automatico dal momento della presentazione telematica delle pratiche stesse) e terminate nei tempi normativamente dettati senza effettuare per tutte la comunicazione di avvio del procedimento (tranne per le AUA) ma facendo la sospensione dei termini qualora venisse richiesta un'integrazione ed inviando una comunicazione di chiusura alla conclusione positiva della pratica.
...La comunicazione di avvio del procedimento è (sempre) obbligatoria anche in procedimenti automatizzati (come le scia telematiche) ai sensi degli artt. 7 e 8 della 241?
Grazie per la risposta
Relativamente alla SCIA non devi fare comunicazione di avvio procedimento. La SCIA non avvia un procedimento in senso tecnico. La SCIA e? una dichiarazione di parte privata senza valore provvedimentale. La ricevuta automatica di presentazione (una volta si sarebbe parlato di avviso di ricevimento) e? sufficiente al privato per avere la certezza della presentazione della sua dichiarazione. Con quella puo? avviare l?attivita? a prescindere da altre forme comunicative emesse dalla PA competente. Alla PA competente resta il potere - dovere di intervenire qualora ravveda l?improcedimebita? della SCIA oppure la carenza dei requisiti del dichiarante per l?esercizio dell?attivita? dichiarata.
Incollo un passaggio di una delle tante sentenze della G.A., - TAR Napoli n. 3896/2017:
[i]?data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attivita' - che non ? istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma e' dichiarazione di volont? privata di intraprendere una determinata attivit? ammessa direttamente dalla legge - e' da escludersi che l'autorit? procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. T.A.R. Catanzaro (Calabria), sez. II, 5 marzo 2015, n. 478, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489).[/i]
Grazie per la chiarezza
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