Buongiorno,
ai sensi del DL semplificazioni, in caso di atto vincolato la mancata comunicazione dell'art. 10 bis rappresenta un vizio di legittimit? che rende l'atto annullabile ai sensi dell'art 21 octies? o ? equiparato al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, quindi ? un mero vizio procedimentale che non inficia l'efficacia dell'atto?
Molte grazie
Buonasera,
alla luce della novella introdotta dal decreto semplificazioni, convertito il L. 120/20, all'art 10 bis della L. 241 del 1990, laddove l?attivit? amministrativa sia di natura discrezionale, soltanto il vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento pu? salvare la legittimit? dell?azione amministrativa e ci?, comunque, solo nel caso in cui il risultato cui si ? approdati non possa essere in concreto diverso e, soprattutto, che almeno la comunicazione di preavviso di rigetto sia stata ritualmente effettuata.
Semplificando ulteriormente, con la richiamata novella la mancata comunicazione del preavviso di rigetto costituisce sempre un vizio di legittimit? dell?azione amministrativa discrezionale, a differenza dell?avvio del procedimento la cui mancanza pu? essere invece sanata in ossequio ai dettami di cui al secondo periodo del secondo comma dell?art. 21 octies.
Per approfondire l'istituto consiglio di leggere l'articolo di cui al Link che allego :
https://www.ildirittoamministrativo.it/Decreto-semplificazioni-procedimento-amministrativo-l-nuovo-preavviso-di-rigetto-Profili/ted677