Data: 2021-04-01 11:12:53

Rapporto tra "oggetto sociale" e "attivit? prevalente"

Buongiorno,

da una lettura della sentenza n.2507 del 25/03/2021 del Consiglio di Stato, mi sono soffermato su un aspetto molto discusso e spesso oggetto di contenziosi.
La visura camerale o certificazione camerale restituisce due riferimenti dell'OE che sono l'oggetto sociale e l'attivit? prevalente, il Consiglio di Stato richiamando la recente giurisprudenza definisce che: "...[b][color=red][i]Deve premettersi che, secondo la pi? recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 508 del 18 gennaio 2021), ?attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attivit?, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilit? di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell'oggetto sociale, il quale - ancorch? segni il campo delle attivit? che un'impresa pu? astrattamente svolgere, sul piano della capacit? di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, per?, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attivit??....[/i][/color][/b].

Chiarito quindi il significato dei termini, occorre adesso capire, se in alcuni casi(come quello in esame) un'attivit? rientrante nell'oggetto sociale dell'OE possa essere valutata anche come attivit? prevalente, il Consiglio di Stato enuncia che [color=blue][i]"Ebbene, ritiene la Sezione che, sebbene l?attivit? prevalente svolta dall?impresa aggiudicataria, come si evince dal relativo certificato camerale, sia quella inerente, per quanto di interesse, a ?lavatura, stiratura e noleggio di biancheria ospedaliera? nonch? ?decontaminazione e sterilizzazione effetti tessili di provenienza ospedaliera?, afferendo l?attivit? di trasporto alle (pi? variegate ed articolate) attivit? comprese nell?oggetto sociale della medesima concorrente, sarebbe contrario ad una lettura ragionevole del requisito in discorso, alla luce della finalit? che lo ispira come innanzi enucleata, istituire una separazione netta tra ?attivit? prevalente?, come risultante dal certificato camerale, ed ?oggetto sociale?, s? da ritenere che solo la prima possa considerarsi ?effettivamente svolta? dall?impresa.[/i][/color]

continua [b][color=teal][i]"Premesso infatti il carattere necessariamente riassuntivo ed esemplificativo dell??attivit? prevalente?, e ritenuto che anche le attivit? cd. secondarie sono suscettibili di concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione, laddove comprese tra quelle che l?impresa effettivamente svolge in termini di subordinazione, strumentale o quantitativa, rispetto all?attivit? principale, ne discende che [color=red][b]anche le attivit? (solo) indicate nell?oggetto sociale, ma strettamente connesse a quella (prevalente) risultante dalla visura camerale[/b][/color], debbano essere attratte nel perimetro delle attivit? per le quali l?impresa ? professionalmente qualificata, in quanto ?effettivamente svolte?[/i][/color][/b]

Quindi, alla luce di quanto deciso dal Consiglio di Stato, occorre valutare caso per caso se effettuare una distinzione "netta" tra attivit? prevalente e oggetto sociale dell'OE, considerando eventualmente[color=black][b] solo [/b][/color]quelle attivit? che seppur riportate nell'oggetto sociale dell'OE [color=black][b]per la loro natura operativa sono strettamente connesse all'attivit? prevalente.[/b][/color]

Vincenzo


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