Buongiorno,
il Consiglio di Stato con la sentenza n.2526 del 25 Marzo 2021, si sofferma sul c.d. "avvalimento premiale", molto spesso utilizzato dagli OE in maniera illlegittima facendo venir meno la vera funzione dell'istituto dell'avvalimento. Il Consiglio di Stato "ricorda" che[color=red][i] la "vera" funzione dell'istituto dell'avvalimento ? quella di legittimare, nella prospettiva proconcorrenziale del favor partecipationis, l?ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alle procedure evidenziali, attraverso l?abilitazione all?accesso di operatori economici che, pur privi dei necessari requisiti, dei mezzi e delle risorse richieste dalla legge di gara, siano in grado di acquisirli grazie all?apporto collaborativo di soggetti terzi, che ne garantiscano la messa a disposizione per la durata del contratto[/i][/color].. Quindi bisogna distinguere due tipologie di OE:
A) OE non avente i requisiti richiesti dal bando e quindi in "difetto", che attraverso l'istituto dell'avvalimento dichiara gi? nell'offerta, gli strumenti, mezzi o personale messi a disposizione dell'ausiliaria. In questa casistica l?offerta negoziale dovr? essere valutata ed apprezzata, con l?attribuzione dei relativi punteggi considerando anche l'avvalimento proposto.
B) OE avente i requisiti del bando, che per ottenere maggior punteggio, utilizza l'istituto dell'avvalimento illegittimamente.
https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/30/avvalimento-meramente-premiale-utilizzo-per-conseguire-un-punteggio-maggiore-abuso-limiti-art-89-d-lgs-n-50-2016/
Vincenzo