La riabilitazione corregge TUTTI I REQUISITI MORALI (parere 23/2/2011 MISE)
Vi segnalo il recente parere del Ministero (con il quale concordo e nel cui senso mi ero già espresso in risposta ad analoghi quesiti su questo forum) relativo alla efficacia della riabilitazione anche per i reati ostativi previsti dal Dlgs 59/2010 in merito all'attività di somministrazione.
Ministero dello Sviluppo Economico - Parere 33310 del 23 febbraio 2011.
“Oggetto: Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010, Requisiti morali per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Codesto Comune, con nota del 6/12/2010, n. 0034045, richiama l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale elenca le condizioni ostative all'avvio dell'attività commerciale.
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Con riferimento alle predette disposizioni, codesto Comune chiede di conoscere se il divieto di cui al comma 2 dell'art. 71 sia da ritenersi permanente o sia ammessa anche in tal caso la possibilità di esercizio dell'attività di somministrazione, previo ottenimento di formale riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.
Le condizioni ostative elencate al citato art.71, comma 1 si applicano sia ai soggetti che intendono avviare un'attività di vendita nel settore alimentare, che ai soggetti che intendono avviare un'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicano solo ai soggetti che intendono avviare l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e sono aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.
Peraltro, va altresì osservato che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione. è con tutta evidenza collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell'attività di somministrazione.
Premesso quanto sopra, risulterebbe non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.
In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.
Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art. 71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all'attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti
Di conseguenza, la scrivente ritiene ammissibile la possibilità di applicare l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 del Codice Penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3 dell'art. 71, anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
La presente nota è inviata al Ministero della Giustizia, che è pregato di far conoscere eventuali e ulteriori determinazioni.
In senso contrario a detto orientamento potete leggere il commento di Marilisa Bombi su:
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/DA55515427DB3AA8C12578570050E9B6/$FILE/PLCOM_11-2011_02.html