In tema di [b]autocertificazioni Covid e obbligo di dire la verita',[/b] il Tribunale di Milano, Giudice per le Indagini, Dott.ssa Alessandra del Corvo con sentenza del 12 marzo 2021 [b]ha assolto[/b], con la formula [i[b]]perche' il fatto non sussiste[/b], un imputato al quale veniva contestata la fattispecie di cui [i]all?art. 483 c.p. in relazione all?art. 76 del D.P.R. 445/00[/i], perche' si legge nell?imputazione il fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER,[b] affermava falsamente un fatto del quale l?atto era destinato a provare la verita'. Segnatamente in sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare[/b] presso il [?] di [?] in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza non rispondente al vero[/i].
L?art. 483 c.p. ? si legge nella sentenza [i]incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale ?fatti dei quali l?atto destinato a provare la verita'; [?] Escluso che la [b]norma in esame preveda un generale obbligo di veridicita' nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale,[/b] la destinazione ?alla prova? ? stata individuata nella specifica rilevanza giuridica che abbia la documentazione pubblica dell?attestazione del privato. Per pacifica giurisprudenza di legittimita', le false dichiarazioni del privato integrano infatti il [b]delitto di falso in atto pubblico quando sono destinate a provare la verita' dei fatti cui si riferiscono nonche' ad essere trasfuse in un atto pubblico[/b]: secondo la Corte, in altri termini, il delitto previsto dall?art. 483 c.p. sussiste solo qualora l[b]?atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato ? stata trasfusa, sia destinato a provare la verita' dei fatti attestati, e cioe' quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all?atto-documento nel quale la sua dichiarazione ? stata inserita dal pubblico ufficiale[/b][/i]?.
"I[i]n tutti i casi quale quello in esame ? nel quale [b]l?autodichiarazione in ipotesi infedele ? resa dal privato all?atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale [/b]? appare difficile stabilire quale [b]sia l?atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge.[/b] Da un lato, infatti, il controllo successivo sulla veridicita' di quanto dichiarato dai privati ? solo[b] eventuale e non necessario[/b] da parte della pubblica amministrazione: pertanto, quanto dichiarato dal singolo all?atto della sottoscrizione dell?autodichiarazione potrebbe di fatto [b]restare privo di qualunque conseguenza giuridica; [/b] dall?altro, occorrerebbe ipotizzare che l?atto destinato a provare la verita' dei fatti auto-dichiarati e certificati dal privato sia il successivo (eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l?atto di contestazione di un addebito di natura penale, come l?atto di ?informativa ai fini della conoscenza del procedimento? e il ?verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio?: in proposito, va rilevato che, nel caso di specie, all?epoca di commissione del fatto contestato all?imputato la violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. dell?8.3.2020 relative al divieto di spostamento fuori dalla propria abitazione o Comune di residenza se non per le comprovate ragioni ivi previste era sanzionata penalmente ai sensi dell?art. 650 c.p.?.[/i]
Tuttavia prosegue la sentenza [b]appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ?dire la verita' sui fatti oggetto dell?auto-dichiarazione sottoscritta, proprio perche' non e' rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale?.
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https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/03/29/falsita-in-autocertificazione-da-covid-19-per-il-privato-sottoposto-a-controllo-non-sussiste-alcun-obbligo-giuridico-di-dire-la-verita/
E allora a che serve la dichiarazione? Tra l'altro, non ? neppure un'autocertificazione in senso proprio, essendo firmata pure dal pubblico ufficiale come i verbali di incidenti.
Ancora pi? buffo quando si dichiarano fatti non verificabili, come di non avere mal di testa o difficolt? respiratoria, oppure di non essere stato lo stesso giorno in altre case private.
Invece che firmare tanti bla bla, si potrebbero fornire direttamente prove di ci? che ? chiesto, ad esempio un contratto di affitto per provare il domicilio, o il sito dell'azienda dove si lavora.
“Libertà fondamentali” e misure restrittive Covid-19 (28/3/2021 ore 18:00)
https://www.youtube.com/watch?v=kPmr30NVQf4
L'avv. Lorenzo Tamos ci offre un approfondimento su recenti sentenze in merito a valore ed efficacia dei DPCM, autocertificazioni "false" e misure contro i "non vaccinati"