Data: 2021-03-29 09:25:07

danni da riterdo

Gent.mo dott chiarelli vorrei sottoporle il seguente quesito a proposito del risarcimento da ritardo: l?art 2 bis L 241 del 90 riconosce il diritto all?indennizzo nel caso di ritardo nella emissione del provvedimento ? mi ? sembrato di capire che questo spetta indipendentemente dall?accoglimento o meno dell?istanza. Spetta inoltre il risarcimento del danno subito per il ritardo ovviamente da dimostrare dal danneggiato al netto dell?indennizzo gi? ricevuto. Tuttavia mi chiedo se il risarcimento spetta per il danno, ci? sta a significare che  esso ? accordato al privato solo nel caso in cui il provvedimento emesso tardivamente sia favorevole ossia nel solo caso di spettanza dello stesso ? Cio? quello che va risarcito ? la perdita di chance o vantaggi economici (es il titolare del bar di un locale marittimo che si trova rilasciato a dicembre il permesso chiesto il precedente febbraio di mettere ombrelloni per la stagione estiva) mentre ? da escludere il diritto al risarcimento nel caso in cui il provvedimento tardivamente emesso ? negativo? E in tal caso spetta o no l?indennizzo? Dato il collegamento io sarei per il no infatti l?indennizzo ? detratto dal risarcimento per? la norma  del 2 bis non pone condizioni alla spettanza richiedendo il solo ritardo. Grazie per le spiegazioni

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Data: 2021-04-11 16:34:24

Re:danni da riterdo

Ciao anzitutto è bene ricordare che le pubbliche amministrazioni devono risarcire il danno ingiusto( sia nella misura del danno emergente che del lucro cessante) per inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento (di norma 30 giorni negli altri casi di cui all'articolo 2 comma 3 e 4 fino ad oltre 180 g. ) dal fatto che il provvedimento finale possa essere positivo o negativo.
Inoltre l'indennizzo di cui al comma 1bis è diverso da risarcimento per comma 1 perché riguarda ipotesi nelle quali la pubblica amministrazione finisce di non far in tempo a rispondere all'istante e così sì va a ristorare quest'ultimo per il mero ritardo. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo sono ovviamente detratte da quelle del risarcimento del danno ingiusto. Indennizzo da mero ritardo, pertanto esula, prescinde, da ogni danno concretamente riscontrabile, ma comunque deriva da un comportamento illegittimo della Pa e spetta anche nelle ipotesi in cui si arrivi ad un provvedimento negativo.; esso è calcolato nella somma di €30 per giorno fino alla conclusione del procedimento e non oltre il tetto massimo di €2000.

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Data: 2021-04-18 10:39:48

Re:danni da riterdo

grazie

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Data: 2021-04-18 12:10:24

Re:danni da riterdo

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