Data: 2021-03-29 07:08:42

Evento meteorologico e caso fortuito

Suprema Corte di Cassazione, [b]sez. Unite Civili, con la sentenza n. 5422/21, depositata il 26 febbraio ha affermato il seguente principio di diritto: affinch?  "[b]un evento meteorologico,[/b] anche di notevole intensit?, possa assumere rilievo [b]causale esclusivo,[/b] e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere [b]i caratteri dell'eccezionalit? e della imprevedibilit?[/b] (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami; ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856).
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se [b]non frequente, non ? di per s? sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilit? in base alla comune esperienza [/b](Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018? cit.).
In tal senso, dunque,[b] l'imprevedibilit?, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo[/b] in base al principio di regolarit? causale, ?va intesa come obiettiva [b]inverosimiglianza dell'evento?, mentre l'eccezionalit? ? da ?identificarsi come una sensibile deviazione".[/b]

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