Il comma 11 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in merito al calcolo del valore stimato, dispone " In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purch? il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
significa che se ho un servizio valore 500 mila euro quindi sopra soglia. Suddivido in 4 lotti: 1 - 2 lotto 210 mila /3 lotto 50 mila /4 lotto 30 mila/ il secondo e il terzo lotto posso fare procedura sotto soglia (oggi affidamento diretto) perche 50+30 = 80 che ? inferiore al 20% della somma di tutti i lotti cio? 500 ?
grazie
Buongiorno,
ti rimando al link http://www.itaca.org/archivio_documenti/area_appalti/Indirizzi%20Redazione%20Prospetto%20Economico_171219.pdf che spiega con esempi e tabelle il concetto(lettera C punto 3 sotto punto 3.1)
In linea generale, la preoccupazione del legislatore era quella di evitare la c.d. suddivisione artificiosa al fine di eludere le soglie. Nell'esempio da te riportato ? corretta la tua interpretazione, nonostante sia molto minuziosa e difficile da apllicare.
Vincenzo