Con la legge quadro 328/2000 si passa da un sistema socio- assistenziale centralizzato statale a un sistema integrato di assistenza e servizi mirati con l'ausilio di professionalità specializzate, creando una rete tra soggetti erogatori secondo il principio di sussidiarietà dell' art. 118 della Costituzione.
Uno dei maggiori strumenti su cui si basa questo sistema è il DPCM del 30/03/2001 con il quale si è voluto stabilire delle fasi preimpostate passando dalla programmazione alla progettazione sino all'erogazione cooperata e coordinata con il terzo settore.
Il sistema si fonda su priorità in base a parametri prestabiliti in coerenza con il piano nazionale e in la carta dei servizi.
In questa struttura trovano compimento gli art. 2 e 3 della costituzione a seguito dell'eliminazione degli ostacoli ai fini dell'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini.
I criteri e le modalità di erogazione vengono predeterminati attraverso un procedimento ad evidenza pubblica ( art. 12 L. 241/90 ) con il quale il soggetto destinatario ha la possibilità di scelta tra servizi o contributi.
Il bando oggetto della pubblicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: destinatari e requisiti d'accesso ai servizi, modalità e termine presentazione domande, decadenza e revoca delle misure previdenziali, accesso alla misura e priorità per l'erogazione della stessa, formazione delle graduatorie e liquidazione benefici economici, trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.
Una volta reso noto l'avviso pubblico l'interessato potrà procedere alla domanda attraverso la compilazione dei moduli messi a disposizione dalla pubblica amministrazione che posso essere in formato digitale direttamente sul portale dell'amministrazione procedente ovvero in formato cartaceo e inviati attraverso pec, raccomandata o consegnati a mano all'ufficio di competenza.
I sopracitati moduli devono essere correlati dalla documentazione necessaria indicata nel bando.
L' art. 18 comma 3 bis ella 241/1990 modificato recentemente con il decreto legge 76/2020, successivamente convertito in legge 120/2020 stabilisce che nei procedimenti avviati ad istanza di parte con oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, i documenti già in possesso della pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio per tanto l'interessato non è tenuto a fornire documenti che può auto certificare tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( DPR 445/2000 ART. 46 e 47 ) attestante dati oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
Una volta protocollata la domanda viene rilasciata da parte della P.A. una ricevuta di avvenuta consegna ed inseguito a inizio la fase istruttoria nella quale vengono accertati d'ufficio i requisiti al fine dell'espletamento di una graduatoria che costituirà parte integrante del provvedimento finale.
Nel provvedimento della fase indicato il soggetto beneficiario, l'importo erogato, la norma di riferimento, l'ufficio, il funzionario o il dirigente responsabile del procedimento amministrativo, la modalità eseguita per l'individuazione del beneficiario, il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato ( art. 26-27 D.Lgs. 33/2013 ).
I provvedimenti ad oggetto importo superiore a € 1000 hanno efficacia con la pubblicazione nella sezione del sito dell'ente "Amministrazione Trasparente " secondo le disposizioni del D.lgs 82/2005.