Buonasera.
L'ordinanza regionale di cui all'oggetto prevede che:
Art. 2
(Attivit? commerciali)
1. [b]Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021[/b], tutte le attivit? commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attivit? di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
2. [b]Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Luned? dell?Angelo)[/b] sono sospese tutte le attivit? commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attivit? di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Nelle faq la Regione ha chiarito che i pubblici esercizi non rientrano tra le attivit? commerciali.
I dubbi sono i seguenti:
A) le attivit? artigianali (es pizzeria da asporto) possono lavorare nei giorni festivi?
B) i pastai e i pastifici (con punti vendita all'interno dello stesso locale) possono lavorare nei giorni festivi?
Grazie
C) dopo le 18 i supermercati generi alimentari possono vendere ad esempio detersivi o altri prodotti NON alimentari2?
riferimento id:58719Artigiani, pastai e pastifici sono ARTIGIANI, non attività commerciali quindi non rientrano nella norma in questione.
Possono rimanere aperti.
taluni artigiani (gelaterie pizzerie) potrebbero rientrare nell'art. 37 o 46 del DPCM con il relativo regime giuridico. Da vedere caso per caso se sono esercizi della ristorazione in senso lato
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