Data: 2012-06-18 16:04:20

poteri di vigilanza in caso di scia

[b]Premesso che[/b]
LR 1/2005 - ART. 84 BIS - POTERI DI VIGILANZA IN CASO DI SCIA
[i]1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all’articolo 84, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129.
2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 2, è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.[/i]

[b]Domanda[/b]
Per gli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), nei casi previsti dall’art 84bis, comma 2 lettere a), b) e c) non sono ammessi provvedimenti inibitori? Sono ammessi altri provvedimenti? Quali? Le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies legge 241/90?

[b]Inoltre[/b]
interventi  legge 24/2009 “[i]Misure urgenti e straordinarie volte al rilascio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio[/i]”
l’art 7 recita: “Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
[i]1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4 sono realizzati mediante presentazione della SCIA di cui all’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 82 e secondo la disciplina di cui all’articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 2, lettera a) oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2012.[/i]

[b]Domanda[/b]
L’art 7 contiene esplicito riferimento all’art.79 della LR1/2005 ma non all’art. 84 bis. L’art 84 bis non contiene riferimenti all’art 7 della LR 24/2009. Quindi nei casi previsti dall’art.84 bis,  comma 2 lettere a), b) e c) non sono ammessi provvedimenti inibitori?

[b]Conclusioni[/b]
Non  si comprende perché la LR 1/2005 abbia fatto  distinzione, ai fini  della emissione di interventi inibitori, tra gli interventi articolo 79, comma 1, lettera a) e articolo 79, comma 2, lettera d) e tutti gli altri. Anche perché nel caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima applicare l’art 84 bis o i poteri di autotutela di cui alla legge 241/90  non sembra portare a solite conseguenze.

riferimento id:5870

Data: 2012-06-18 17:11:25

Re:poteri di vigilanza in caso di scia

Domanda
Per gli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), nei casi previsti dall’art 84bis, comma 2 lettere a), b) e c) non sono ammessi provvedimenti inibitori? Sono ammessi altri provvedimenti? Quali? Le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies legge 241/90?
[color=red]Sì, in base al comma 1 per tali interventi non opera soltanto la preclusione dei 30 giorni e quindi gli interventi inibitori (tutti) potranno essere adottati apparentemente senza limite. In realtà esiste sempre il limite riconosciuto dalla giurisprudenza del TEMPO. Un lungo decorso di tempo fa scattare un legittimo affidamento e rende illegittimi (soprattutto se le opere sono state completate) gli atti adottati.
La formulazione non è delle più felici ma sembra doversi leggere in tale contesto.[/color]

Domanda
L’art 7 contiene esplicito riferimento all’art.79 della LR1/2005 ma non all’art. 84 bis. L’art 84 bis non contiene riferimenti all’art 7 della LR 24/2009. Quindi nei casi previsti dall’art.84 bis,  comma 2 lettere a), b) e c) non sono ammessi provvedimenti inibitori?

[color=red]L'art. 7 richiama l'art. 84 e, CONSEGUENTEMENTE l'art. 84 bis (anche se non esplicitamente).
Infatti l'art. 84 qbis è esplicazione dell'art. 84 e ne disciplina i "Poteri di vigilanza in caso di SCIA".
[/color]

Conclusioni
Non  si comprende perché la LR 1/2005 abbia fatto  distinzione, ai fini  della emissione di interventi inibitori, tra gli interventi articolo 79, comma 1, lettera a) e articolo 79, comma 2, lettera d) e tutti gli altri.
[color=red]La finalità è soltanto quella di consentire un intervento non legato ai soli 30 giorni per gli interventi più rilevanti.
Secondo me è una disciplina corretta e adeguata oltre che proporzionata alla tutela dell'interesse pubblico.
La trovo positiva.
[/color]

Anche perché nel caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima applicare l’art 84 bis o i poteri di autotutela di cui alla legge 241/90  non sembra portare a solite conseguenze.
[color=red]Questo è vero e confermo che in caso di false dichiarazioni non si applica il termine di 30 giorni per nessuna tipologia di intervento.[/color]

riferimento id:5870

Data: 2012-06-20 12:26:05

Re:poteri di vigilanza in caso di scia


Domanda
Per gli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), nei casi previsti dall’art 84bis, comma 2 lettere a), b) e c) non sono ammessi provvedimenti inibitori? Sono ammessi altri provvedimenti? Quali? Le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies legge 241/90?

[color=red]Sì, in base al comma 1 per tali interventi non opera soltanto la preclusione dei 30 giorni e quindi gli interventi inibitori (tutti) potranno essere adottati apparentemente senza limite. In realtà esiste sempre il limite riconosciuto dalla giurisprudenza del TEMPO. Un lungo decorso di tempo fa scattare un legittimo affidamento e rende illegittimi (soprattutto se le opere sono state completate) gli atti adottati.
La formulazione non è delle più felici ma sembra doversi leggere in tale contesto[/color].

[color=blue]Il comma 1 si riferisce alla podestà di controllo in sede di vigilanza di cui all'art 129 e seguenti, ciò sembrerebbe escludere, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della scia, l'applicazione dei poteri inibitori (divieto prosecuzione degli interventi e conseguente ordine di ripristino)

Domanda[/color]L’art 7 contiene esplicito riferimento all’art.79 della LR1/2005 ma non all’art. 84 bis. L’art 84 bis non contiene riferimenti all’art 7 della LR 24/2009. Quindi nei casi previsti dall’art.84 bis,  comma 2 lettere a), b) e c) non sono ammessi provvedimenti inibitori?

[color=red]
L'art. 7 richiama l'art. 84 e, CONSEGUENTEMENTE l'art. 84 bis (anche se non esplicitamente).
Infatti l'art. 84 qbis è esplicazione dell'art. 84 e ne disciplina i "Poteri di vigilanza in caso di SCIA".[/color]

Conclusioni
Non  si comprende perché la LR 1/2005 abbia fatto  distinzione, ai fini  della emissione di interventi inibitori, tra gli interventi articolo 79, comma 1, lettera a) e articolo 79, comma 2, lettera d) e tutti gli altri.

[color=red]La finalità è soltanto quella di consentire un intervento non legato ai soli 30 giorni per gli interventi più rilevanti.
Secondo me è una disciplina corretta e adeguata oltre che proporzionata alla tutela dell'interesse pubblico.
La trovo positiva.[/color]

[color=blue]i provvedimenti inibitori si applicano agli interventi meno rilevanti[/color]

Anche perché nel caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima applicare l’art 84 bis o i poteri di autotutela di cui alla legge 241/90  non sembra portare a solite conseguenze.

[color=red]Questo è vero e confermo che in caso di false dichiarazioni non si applica il termine di 30 giorni per nessuna tipologia di intervento.[/color]

[color=blue]inutile aggiungere che l'art 84 bis, come l'art 135 e seguenti prevedono per gli interventi minori la possibilità di conformazione della scia in contrasto con i disposti della legge 241/90[/color]


riferimento id:5870

Data: 2018-10-04 08:22:43

Re:poteri di vigilanza in caso di scia

[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]

[img width=300 height=178]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42977876_1091807237640629_7515503945440034816_n.png?_nc_cat=100&oh=a6520dfbbe397132bc35a0b3a0bef7ee&oe=5C565CE5[/img]
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