E' possibile esercitare nei medesimi locali il commercio al dettaglio e all'ingrosso di pannelli solari?
So che in linea generale esiste il divieto, ma mi chiedo se sia prevista una deroga per questo tipo di merce.
E' possibile esercitare nei medesimi locali il commercio al dettaglio e all'ingrosso di pannelli solari?
So che in linea generale esiste il divieto, ma mi chiedo se sia prevista una deroga per questo tipo di merce.
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A mio avviso è ABROGATO ogni divieto di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di QUALSIASI MERCE, compresi i pannelli solari, ai sensi del Dlgs 59/2010 (art. 35) che prevede il diritto allo svolgimento delle attività multidisciplinari:
[color=red]Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.[/color]
Quindi è fattibile l'esercizio congiunto dell'ingrosso e del dettaglio della vendita di pannelli solari.
Comunque è fattibile anche ai sensi del Reg. Reg. 21 luglio 2000 n. 3, art. 40 che riporto:
Art. 40.
Modalità di esercizio del commercio all’ingrosso.
1. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di cui all’art. 26,
comma 2 del D.Lgs. n. 114/98 , non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
- [glow=red,2,300]materiale elettrico[/glow];
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l’edilizia;
- legnami.
Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio - D.lgs.59/2010, art. 35
In data 28 dicembre 2010, il Servizio programmazione della distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna ha diffuso la nota informativa PG 2010.0322017 relativa all'esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (ex D.lgs.59/2010, art. 35) con la quale evidenzia quanto segue:
il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ( ex D.lgs. n. 114/98 e L.R. 14/99) deve essere disapplicato in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE attuata dal D.lgs n. 59/2010, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi;
le particolari modalità di computo della superficie di vendita ( Delibera Assemblea Legislativa n.155/2008) continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i quali la L.R. n. 14/1999 art 19bis aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio
nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente, la superficie di riferimento per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto anche per la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva determinata dalla somma delle superfici destinate alle vendite al dettaglio e di vendita all'ingrosso;
in mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla superficie totale del punto vendita (così come descritta al punto precedente), si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.lgs. n.114/98.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/notizie/2147/41386
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/servizi/1414/41390/