Data: 2021-03-26 11:26:45

Mobilità volontaria o concorso? ... questo il dilemma

Mobilità volontaria o concorso? ... questo il dilemma


[color=red][b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – ordinanza 17 marzo 2021 n. 517
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Pubblicato il 17/03/2021

N. 00517/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00802/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2021, proposto da

Luigi Di Tuoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Parete, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Martino, Giovanni Midiocestomarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Saletta Principato, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia;

– dell’Avviso Pubblico, adottato dal Comune di Parete – in data 19.12.2020 – con il quale

veniva revocata l’originaria procedura di selezione per mobilità – ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001 – “per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Farmacista (cat. D1) a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato”;

– della Determinazione n. 292 del 09.12.2020, con la quale l’Amministrazione resistente disponeva (in luogo dell’originaria procedura di mobilità esterna) la procedura stabilizzazione e contestuale assunzione “con decorrenza dal 31.12.2020” della Dr.ssa Principato Saletta, “per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Farmacista (cat. D1)”;

– della Deliberazione n. 105 del 30.11.2020 (pubblicata all’albo pretorio in data 11.12.2020, sino al giorno 26.12.2020) con la quale veniva modificato il piano occupazionale 2020 (allegato al PTFP 2020/2022) e individuata la dott.ssa Principato Saletta, quale lavoratore precario che ha maturato i requisiti previsti dall’art. 20, D.lgs. n. 75/2017 (procedura di stabilizzazione);

– Ove occorra, per mero scrupolo difensivo, della comunicazione di cui alla nota di prot. n. 8901 del 30.09.2020, a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa, con la quale si significava al Comune di Scafati che: “la dott.ssa Principato Saletta dal 2010 ad oggi, con la qualifica professionale di collaboratore farmacista cat. D1, ha prestato servizio presso la Farmacia Comunale per più di 36 mesi, in forza di contratti a tempo determinato e parziale, come risultante dall’attestato di servizio in allegato. Ciò alla luce della facoltà riconosciuta all’Ente dall’art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 75/2017 e in considerazione della vacanza del posto in organico a tempo parziale di n. 1 collaboratore farmacista cat. D, da reclutare nell’anno corrente”.

– di ogni altro atto connesso, collegato, non meglio conosciuto, lesivo dell’interesse legittimo e/o dei diritti soggettivi dell’odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parete e di Saletta Principato;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 la dott.ssa Diana Caminiti, celebrata con collegamento da remoto in videconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, tenuto conto che nell’ipotesi di specie non viene in rilievo l’impugnazione della graduatoria di un concorso per mobilità intercompartimentale ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001, ma la revoca di detta procedura di mobilità per la scelta della copertura del posto vacante di farmacista comunale a mezzo di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 d.l.gs. 75/2017, e dunque una scelta di tipo organizzatorio, come peraltro palesato dalla modifica del piano occupazionale 2020 (allegato al PTFP 2020/2022), del pari oggetto di impugnativa;

[color=red][b]Ritenuto, ad un primo sommario esame della presente istanza cautelare, salvo successivi approfondimenti nella sede di merito, che l’istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento atteso che l’asserito favor per la procedura di mobilità volontaria in luogo dell’espletamento delle procedure concorsuali, quale prospettata da parte ricorrente, sarebbe semmai ravvisabile rispetto alle ordinarie procedure concorsuali, laddove nell’ipotesi di specie viene in rilievo una procedura di stabilizzazione, tra l’altro non tramite procedura concorsuale ex art. 20 comma 2 d.l.gs. 75/2017 – disciplina, questa, in ogni caso successiva rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 2318/2016 invocata dalla parte ricorrente – ma per assunzione diretta ex art. 20 comma 1 d.l.gs. 75/2017, rispetto alla quale appare ravvisabile, al ricorrere degli eccezionali presupposti di legge – che appaiono sussistenti nella specie – un favor legislativo, temporalmente limitato, finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori precari che abbiano già superato una procedura concorsuale, da ritenersi recessivo solo rispetto alle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001;
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Ritenuto in ogni caso che, nel contemperamento degli opposti interessi, debba prevalere quello alla conservazione degli atti impugnati, avuto riguardo all’avvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la controinteressata (tra l’altro, part time), laddove il ricorrente è già lavoratore a tempo indeterminato presso altro Comune e peraltro vanta un interesse meramente strumentale alla partecipazione alla procedura di mobilità;

Ritenuto, sotto diverso profilo, che neppure possa valere a fondare il prospettato periculum in mora la possibile revoca, da parte del Comune datore di lavoro del ricorrente, del nulla osta alla mobilità, trattandosi di atto esulante da quelli oggetto di impugnativa e prospettandosi al riguardo un pericolo solo potenziale;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), respinge l’istanza cautelare;

Compensa le spese presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenuta con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario

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