L'articolo 16 della L.R. 28 luglio 2017, n. 16 definisce le "domo" ( ex affittacamere) e specifica che trattasi di attivita' ricettiva di ospitalita' ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non piu' di sei camere ubicate in una unica unita' immobiliare o in non piu' di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purche' localizzati a non piu' di 100 metri di distanza l'uno dall'altro.
Un soggetto (ditta individuale o societa') puo' essere titolare di piu' di una attivita' di affittacamere o domo che dir si voglia, ovviamente identificate con denominazioni diverse ed ubicate in stabili diversi. In caso di risposta affermativa, per l'avvio dell'attivita' e' meglio presentare al Suape pratiche distinte?
Certamente. Sono, comunque, esercizi imprenditoriali e, come tali, possono essere composti da "n" unit? locali, quindi, tutte afferenti alle stessa impresa. L'importante e' rispettare i limiti quantitativi massimi previsti per ciascuna unita' locale dalla legge. Ogni unit? locale distinta, nello stesso comunale o nella regione (ma anche extra regione ai sensi di diverse altre norme) dovr? essere avviata con propria procedura abilitativa.
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