Data: 2021-03-25 07:26:07

Responsabilita' da emotrasfusione spetta al ricorrente provare l'emotrasfusione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 29766 del 29 novembre 2020 ha affermato che "[i]nei giudizi relativi alle richieste risarcitorie per[b] responsabilita' da contatto di emo trasfusione, [/b]l?attore danneggiato deve provare[b] il nesso causale sussistente fra la specifica trasfusione ematica dal medesimo subita e il contagio con l?epatite C [/b]ed inoltre tale prova pu? essere fornita anche attraverso il [b]ricorso a presunzioni nel caso in cui la struttura sanitaria non abbia predisposto o non abbia prodotto in giudizio la documentazione obbligatoria sulla tracciabilit? del sangue trasfuso al paziente.[/b] Tuttavia, tale principio relativo alla ripartizione dell? onere probatorio, presuppone [b]che l?attore abbia dato prova (eventualmente anche in via presuntiva) del fatto che le emotrasfusioni siano effettivamente avvenute.[/b]"[/i]

Secondo il giudice, invece, nel caso di specie, dalla cartella clinica non risultava effettuata alcuna emotrasfusione e la corte d?appello aveva ritenuto che la prova per testi non fosse idonea a superare le risultanze della documentazione sanitaria.

In considerazione di ci?, la suprema corte ha confermato il proprio orientamento, secondo cui, per [b]ottenere l?indennizzo per danni irreversibili subiti a causa di epatiti derivanti da emotrasfusioni,[/b] il danneggiato deve provare:
- l?effettuazione della trasfusione ematica;
- il verificarsi del contagio;
- il suo nesso causale con l?emotrasfusione.

https://www.diritto.it/nella-azione-di-responsabilita-per-contagio-da-emotrasfusione-spetta-al-ricorrente-provare-lavvenuta-emotrasfusione/

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